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| Struttura ed ordinamento
Nel 1349 lo Statuto fiorentino dell’Arte dei Medici e degli Speziali traduce in volgare l’editto
emanato nel 1224 da Federico II: «Ut nullus (medicus) audeat practicare nisi in conventu publice
magistrorum Salerni sit comprobatus...».
Dopo sette secoli la Legge 22 dicembre 1888, n.5849, la Legge Crispi-Pagliano per «la tutela
dell’igiene e della sanità pubblica», dispone all’art.22: «È sottoposto a vigilanza speciale l’esercizio
della medicina e della chirurgia...» e, all’art. 23, «Nessuno può esercitare la professione di medico
chirurgo... se non abbia conseguito la laurea in un’università del Regno...».
Come si vede, è antichissimo il problema dello Stato di garantire ai cittadini la professionalità dei
medici per distinguerli da ogni sorta di guaritori, cerusici, fattucchiere e flebotomi, e quello della
professione di difendersi da ogni abusivismo o ciarlataneria.
Nascono così, nella seconda metà dell’Ottocento, gli ordinamenti delle professioni, a partire da
quella di avvocato del 1874, fino alla recente istituzione dell’Ordine dei Giornalisti, dei Biologi, degli
Psicologi.
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina - Tel. 090691089 - Fax 090694555 -
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PEC segreteria.me@pec.omceo.it - presidenza.me@pec.omceo.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||