Il Titolo V del D.Lgs 196/2003 disciplina il trattamento di dati personali in ambito sanitario. L’art.77, in deroga alla normativa generale
del Codice in materia di protezione dei dati personali, indica le modalità semplificate che dovranno seguire gli esercenti le professioni sanitarie per
l’informativa e l’acquisizione del consenso.
I medici e gli odontoiatri trattano i dati idonei a rivelare lo stato di salute con il consenso dell’interessato, senza l’autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire la finalità della tutela della incolumità fisica dell’interessato.
Il modello dovrà essere custodito dal medico o dall’odontoiatra e potrà essere esibito in caso di contestazione dell’avvenuto consenso, in
particolare il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, acquisiranno il consenso, qualora non fosse già stato acquisito, alla prima visita del paziente.