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Vita ed attività dell'Ordine
![]() L'inserimento in detto registro non legittima, come recentemente riaffermato dall'ordinanza n.460/98 della Corte Costituzionale, all'utilizzo,
ai fini di pubblicità sanitaria, di dizioni facenti capo alle pratiche non convenzionali stesse. Pratiche che non rientrano in alcuna disciplina prevista
nell'ordinamento didattico universitario vigente.
L'inserimento nel registro stesso è una iniziativa ordinistica esclusivamente finalizzata a scopi statistico-cognitivi, che non intende dare
legittimazioni di alcun tipo ma rispondere al solo obiettivo di conoscere per disciplinare e coordinare l'esistente, di fissare dei punti di riferimento a difesa
della professione.
L'attivazione dell'Ordine di Messina, intende essere, altresì, una risposta quanto più chiara possibile, in mancanza di una normativa
specifica, relativamente ad un fenomeno, da non sottovalutare, a garanzia della correttezza di rapporto con la medicina ufficiale.
I sanitari che aspirano ad essere inseriti nel registro delle medicine non convenzionali, devono inoltrare formale richiesta su
apposito modulo,disponibile presso gli uffici dell'Ordine.
La richiesta può essere presentata di persona, direttamente presso gli uffici dell'Ordine - in tal caso verrà sottoscritta dinanzi ad uno dei
responsabili del procedimento deputato alla ricezione - ovvero inviata per il tramite del servizio postale con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento
o, infine, presentata da una terza persona sempre con fotocopia del documento. Si sottolinea che la predetta istanza e la documentazione fotostatica del documento di
identità, può essere inviata per via telematica o mediante fax, ai sensi dell'art.3, comma 11, della legge n.127 del 15 maggio 1997, come modificato dall'art.2,
comma 10 della legge n.191 del 16 giugno 1998.
L'attività di una pratica non convenzionale eventualmente svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell' ipotesi che non venga allegata
certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilità, mediante
autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal sanitario che ha svolto l'attività in regime libero professionale. In questa ottica merita
ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.
L'Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facoltà di verificare l'esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate. |
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina - Tel. 090691089 - Fax 090694555 -
email info@omceo.me.it
PEC segreteria.me@pec.omceo.it - presidenza.me@pec.omceo.it Dichiarazione di accessibilità |