Legislazione sanitaria
ABORTO: Interruzione volontaria di gravidanza
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio, pertanto l'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla sottostante legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, devono promuovere e sviluppare i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’IVG sia usata ai fini della limitazione delle nascite.
Le disposizioni contenute negli artt.2 e 3 della Legge 22 maggio 1978, n.194 chiariscono il ruolo pubblico e la funzione sociale dei consultori familiari che assicurano, attraverso prestazioni non solo sanitarie, ma anche psicologiche e sociali, il servizio di assistenza alla persona, prevedendo altresì l’aumento del finanziamento economico destinato appunto ai Consultori Familiari.
L'interruzione della gravidanza deve essere praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n.132, e cioè gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817 ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n.754.
Legislazione
  • Legge 29 luglio 1975 n.405
    Istituzione dei consultori familiari
  • Legge 22 maggio 1978 n.194
    Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
    Sentenze
  • Cassazione Civile 8 Luglio 1994, n.6464
    La sentenza ha precisato che sussiste la responsabilità del medico per i danni arrecati nel corso dell’interruzione di gravidanza; in tal caso il danno risarcibile è solo quello dipendente dal pregiudizio alla salute psico-fisica della donna specificamente, salute espressamente tutelata dalla legge 194/1978. Invero, precedentemente la Corte d’Appello di Bologna 19/12/1991, n. 1776, aveva ritenuto risarcibili nei confronti della madre sia il contrattuale, sia quello extra contrattuale.
  • Consiglio di Stato 17 Novembre 1994, n.1306
    La sentenza ha affrontato il problema relativo alle assunzioni nel pubblico impiego delle lavoratrici in gravidanza, precisando che poiché l’instaurazione del pubblico impiego si realizza con l’accettazione della nomina e noncon l’inizio dell’effettiva prestazione del servizio, quest’ultima retroagisce, anche agli effetti retributivi, al momento dell’accettazione; pertanto, l’effettiva assunzione di una lavoratrice in gravidanza decorre dal momento dell’accettazione da parte dell’interessata anche se la sua effettiva prestazione del servizio inizierà a decorrere al termine della sua astensione obbligatoria dal lavoro (legge 1204/1971). In senso conforme anche Consiglio di Stato 28/07/1982 n.392.
  • Consiglio di Stato 14 Novembre 1995, n.1572
    La sentenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, legge 1204/1971 ha previsto l’assenza dal lavoro per malattia del figlio anche nel caso di fasi acute di malattia cronica. In senso contrario Consiglio di Stato 25/02/1991 n.184.
  • Corte Costituzionale 15 Marzo 1996, n.76
    La sentenza ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sugli artt. 4, 5 e 12 legge 194/1978 e gli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31 e 32 Cost. in quanto l’interruzione della gravidanza è una scelta non irrazionale della madre, sulla quale un giudizio della Corte sarebbe additivo ed eccedente i poteri.
  • Tar Lazio n.8465/2001
    La pillola del giorno dopo non è illegittima.
  • Risoluzione Parlamento Europeo 2128/2001
    Aborto legale e accessibile a tutti.
    Link
  • Approfondimenti
  • Aborto: IVG
    Psicoterapia
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