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Legislazione sanitaria
![]() Il mondo dello sport viene spesso coinvolto da fenomeni analoghi a quello del mondo sociale dove la droga è una triste realtà.
Il "doping" è in campo sportivo il fenomeno che esprime un concetto analogo al consumo o utilizzo di droga.
Si definisce "doping" l'utilizzo di qualsiasi intervento esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, ecc) o manipolazione clinica
che, in assenza di precise indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall'allenamento.
Purtroppo l'assunzione di sostanze chimiche da parte degli atleti per migliorare le proprie prestazioni, in contrasto con l'etica sportiva, negli
ultimi anni si è molto diffusa, pertanto il controllo anti-doping in ambito sportivo è divenuto più severo, ma non sempre risulta efficace.
L'italia è stata fra le prime nazioni a preoccuparsi del problema già dal 1954; nel 1961 fu aperto il primo laboratorio di analisi a Firenze e
nel 1971 fu emanata una legge che di fatto puniva l'uso di sostanze illecite agli atleti, e condannava anche chi le forniva.
Nel 1971 il C.I.O (Comitato Olimpico Internazionale) ha reso noto un elenco di sostanze considerate proibite e viene annualmente aggiornato.
Legislazione
La legge, antecedente alla riforma ospedaliera, affidava la tutela di tutta l’attività sportiva agonistica e non alle Regioni che
avrebbero dovuto esercitarla secondo criteri di massima fissati dal Ministero della Sanità.
L’art. 7 della legge prevede che la tutela sanitaria dell’attività sportiva debba svolgersi sotto controlli medici e secondo norme
stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e approvate con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il decreto, in ossequio all’art.2 comma 2 legge 833/1978 (che prevede tra gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale anche la
tutela sanitaria delle attività sportive) ha dettato norme per la tutela sia dell’attività agonistica, sia di quella non agonistica. In particolare, per la
tutela dei giocatori di calcio è stato emanato successivamente il D.M. 22/10/1982, mentre per i ciclisti professionisti il D.M. 15/09/1983 e per i pugili
professionisti il D.M. 16/02/1984.
Il decreto prevede nome per la tutela sanitaria dello sportivo determinando in particolare i compiti del medico sociale (predisporre
le visite periodiche, tenere l’aggiornamento delle schede sanitarie ecc.) che è anche responsabile della tutela della salute degli atleti professionisti.
Composizione della “Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive”.
Modalità per l’esercizio della vigilanza, da parte dell’Istituto superiore di sanità, sui laboratori preposti al controllo sanitario
dell’attività sportiva.
Approvazione della lista dei Farmaci, Sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle Pratiche Mediche, il cui Impiego
è considerato Doping. Ai sensi della Legge 14.12.2000, n.376.
Modifiche al decreto ministeriale 15.10.2002
Link e documenti
Sull'argomento in oggetto abbiamo ritenuto opportuno rinviare alle pagine web del Ministero della Salute, dove si trovano i testi completi
e tutte le pubblicazioni prodotte, relativi alla Tutela delle attività sportive e doping.
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