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Legislazione sanitaria
![]() La libera circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi ha rappresentato il principale obiettivo del lungo processo di
edificazione dell'Europa unita, dalla istituzione della comunità Economica Europea con il Trattato di Roma nel lontano 1957, fino al Trattato di Maastricth che
nel 1993 ha posto le premesse per l'attuazione di un "mercato interno" tra gli Stati che compongono la Comunità, da allora definitivamente nomitata Unione Europea.
Fra questi due momenti si collocano le numerose tappe attraverso le quali si è via via realizzata la libera circolazione delle persone, dapprima
nei confronti dei lavoratori subordinati, successivamente, a partire dal 1975, anche di quelli autonomi, in particolare dei professionisti.
Le professioni sanitarie sono state, tra le professioni intellettuali, le prime per le quali gli organi della Comunità hanno adottato misure
per l'attuazione della libera circolazione.
Nel caso dei professionisti, il presupposto indispensabile ai fini della libera circolazione - come precisa l'art.57 del Trattato istitutivo
- è il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione universitaria e di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, che richiede, a sua volta,
l'armonizzazione da parte degli Stati membri, delle rispettive legislazioni in materia di percorsi formativi, per quanto concerne contenuti didattici, durata
dei corsi, insegnamenti teorici, tirocini pratici e così via.
Lo strumento utilizzato per il conseguimento di questi obiettivi è la direttiva, l'atto normativo che, secondo l'art.189 del Trattato, vincola
lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.
La direttiva quindi non è immediatamente produttiva di effetti per i cittadini, fino a quando non sia stata attuata dallo Stato membro, ossia
recepita nell'ordinamento interno. Fanno però eccezione, secondo la giurisprudenza della corte di Giustizia europea, le norme, contenute nelle direttive, che
sanciscono un diritto perfetto, un diritto cioè che non necessita, per poter essere goduto dal cittadino, di ulteriori disposizioni attuative.
Legislazione
Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE
Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle
qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto,
farmacista e medico.
Documenti
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