Legislazione sanitaria
La libera circolazione nell'U.E. - Il diritto di stabilimento e la prestazione dei servizi
La libera circolazione dei professionisti si realizza attraverso l'esercizio del diritto di stabilimento e del diritto di libra prestazione dei servizi.
Per diritto di stabilimento si intende il diritto del medico, come dell'odontoiatra, di trasferirsi in uno Stato membro dell'unione Europea, diverso da quello di origine o di provenienza, per esercitarvi in modo stabile e continuativo l'attività professionale, previa iscrizione presso l'Ordine professionale o l'autorità competente del paese nel quale si trasferisce.
Per prestazione dei servizi si intende invece il diritto del medico e dell'odontoiatra di effettuare sul territorio di altro Stato membro, a titolo occasionale e temporaneo, su chiamata del cliente, prestazioni diagnostico-curative, attività peritali o altre attività professionali
La prestazione di servizi non comporta l'iscrizione all'Albo professionale del paese ospitante, ma il professionista per poterla svolgere legittimamente deve adempiere, in via preventiva, ad alcuni obblighi nei confronti dell'Autorità locale competente.
Si tratta di adempimenti che hanno lo scopo di rendere possibili sia la verifica del possesso dei requisiti prescritti (titolo abilitante ed esercizio legittimo della professione nel Paese di origine o i provenienza) sia gli eventuali controlli sull'effettivo carattere occasionale dell'attività svolta.
Peraltro, è di norma previsto che nei casi di urgenza tali adempimenti possano essere assolti anche in un momento immediatamente successivo all'esecuzione della prestazione.
Il sanitario è comunque soggetto alle norme dell'ordinamento professionale del Paese in cui effettua la prestazione di servizi, anche per gli aspetti disciplinari.
Naturalmente, la prestazione di servizi può essere ripetuta nei confronti dello stesso paziente tutte le volte che le circostanze la giustifichino. Anche le prestazioni ulteriori presuppongono la chiamata del cliente-paziente per uno specifico intervento.
Il ripetersi di siffatte attività nel territorio dell'altro Stato non può in alcun caso dar luogo a stabilimento, sia pure di carattere temporaneo o stagionale, in quanto ciò costituirebbe una forma di elusione delle norme sul diritto di stabilimento.
Legislazione
  •  D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368
    Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE
  •  D.Lgs. 8 luglio 2003, n.277
    Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
    Documenti
  •  Le "direttive medici"
  •  Le "direttive odontoiatri"
  • Aborto: IVG
    Psicoterapia
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