La professione
Internet e posta elettronica
In data 20 ottobre 1999 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 14 ottobre 1999 n.362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria" che, all'art.12, per quanto riguarda il tema della pubblicità in campo sanitario, apportava alcune modifiche al previgente sistema normativo.
La predetta legge 14 ottobre 1999, n.362, non prevedeva esplicitamente e direttamente l'utilizzazione, come veicolo informativo del messaggio pubblicitario, della rete Internet.
Il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, però, riteneva necessario esprimere alcuni orientamenti sull'argomento, anche per permettere agli Ordini di dare opportune indicazioni e informazioni ai medici che sempre più utilizzano la rete Internet.
Il Comitato Centrale della FNOMCeO riteneva, pertanto, praticabile la diffusione di messaggi pubblicitari tramite i siti Internet sempre nel rispetto dei limiti previsti agli articoli 1 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n.175.
L'Ordine dovrà al riguardo rilasciare apposito nulla-osta ai medici richiedenti controllando la correttezza del messaggio proposto e la rispondenza ai criteri di cui alla legge 175/92 e al DM 657/94.
È ovvio che la competenza a rilasciare il nulla-osta non potrà che spettare all'Ordine presso cui è iscritto il sanitario richiedente, considerando che il messaggio Internet è diffuso in modo universale.
Risulta evidente che il controllo di cui trattasi dovrà essere svolto unicamente dall'Ordine senza necessità di ulteriori autorizzazioni comunali, considerando che la normativa di legge non ha regolamentato espressamente la diffusione della pubblicità in materia sanitaria tramite Internet.
Soccorre al riguardo l'art.53 del vigente codice di deontologia medica che, al comma 2, vieta lo sfruttamento pubblicitario dell'attività medica anche tramite strumenti informatici ma che implicitamente ne permette l'utilizzazione, previo controllo ordinistico, quando il messaggio risulti corretto sia da un punto di vista normativo che deontologico.
A conclusione di questa esposizione sulle ultime innovazioni della complessa materia della pubblicità sanitaria, la FNOMCeO sollecitava l'attenta vigilanza degli Ordini attraverso il corretto utilizzo delle fonti normativi e deontologiche attualmente in vigore.
Documenti
  •  Orientamento e determinazini dell'Ordine di Messina
  •  Linee guida internet
  •  Linee guida e-mail
  • Consenso informato
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