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La professione
![]() Sul medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non diversamente che su altre figure professionali, incombe
l’obbligo di denuncia giudiziaria qualora, nell’esercizio e a causa delle funzioni di cui è investito, venga a conoscenza di un fatto che
presenti i caratteri di reato perseguibile d’ufficio.
L’art.361 cp prevede infatti che il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria un
reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio e a causa delle sue funzioni, è punito le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di
delitto punibile a querela della persona offesa né ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone
tossicodipendenti per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
Tra gli aspetti di maggior rilievo che differenziano il referto dalla denuncia di reato merita di essere sottolineato che il
referto deve essere trasmesso in caso di “sospetto” di reato, mentre la denuncia implica l’accertamento dell’effettiva concretizzazione di un
comportamento antigiuridico.
Documenti
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