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La professione
![]() Grava sul medico, in qualità di esercente una professione sanitaria, uno speciale obbligo collaborativo con l’Amministrazione
della Giustizia in ordine a fatti di rilevanza biologica che tuttavia per le particolari circostanze in cui hanno trovato realizzazione interessano
l’Autorità Giudiziaria quali ipotesi di reati procedibili d’ufficio.
Siffatte evenienze pongono evidente il problema della gerarchia dei valori fra diritti collettivi, quale la tutela della società
rispetto al verificarsi di comportamenti antigiuridici, e diritti soggettivi come quello relativo alla tutela della salute di ogni singolo cittadino.
Tale antinomia di rapporti, che nasce da certune dissonanze tra indirizzo deontologico e disposto legislativo, trova soluzione
diversa in ragione della qualificazione giuspenalistica del medico come esercente una professione di pubblica necessità, ovvero come pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Non mancano tuttavia autorevoli pareri che sostengono la necessità d uniformare il comportamento del medico nel senso del massimo
rispetto dei diritti del paziente. È comunque necessario per il medico conoscere con precisione le condizioni che lo obbligano a tale attività, posto
che anche una comunicazione non dovuta può configurare la violazione dell’obbligo della riservatezza sopra richiamata.
Il referto indica la persona o le persone che hanno determinato l'intervento del referente, il luogo, il tempo e le altre
circostanze dell'intervento, il luogo in cui attualmente trovasi l'offeso, e, se è possibile, le generalità di questo o di quant'altro valga a
identificarlo: dà inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso, gli
effetti che ha cagionato o può cagionare.
Qualora più persone abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione,sono tutte parimenti obbligate a
presentare il referto, che può farsi con atti separati ovvero con unico atto da tutti sottoscritto, senza che l'omissione del referto da parte
di taluni degli obbligati possa in alcun caso ritardare l'azione dell'Autorità Giudiziaria.
Documenti
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