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La professione
![]() Si è ritenuto di trattare il tema in questione, sebbene la natura dell'argomento evochi un taglio più giuridico riguardo ai
destinatari, con l'auspicio di poter contemperare sufficientemente interesse medico e giuridico su una questione divenuta emotivamente così "calda"
per la classe medica.
Fatta questa doverosa introduzione, si sottolinea come sia impossibile addentrarsi in questo tema senza prendere le mosse dalla
obbligata premessa che le attività medico-chirurgiche rientrano tra le professioni intellettuali di cui all'art.2229 c.c. ma, in quanto professioni
sanitarie principali direttamente espresse alla salvaguardia della salute e della vita, esse si contraddistinguono da ogni altra per peculiarità
sostanziali correlate alla loro finalità.
Infatti è proprio per la finalità rapportata a beni inestimabili, che queste professioni sono soggette a vigilanza, non solo da
parte dall'Ordine professionale, ma pure dagli Organi sanitari dello Stato con obbligo per l'utente di servirsene in maniera esclusiva.
Di conseguenza su queste attività, più che su ogni altra intellettuale, si è da sempre appuntata l'attenzione del legislatore,
con la promulgazione di un corpo di leggi che ne regolano già la formazione universitaria e, seppur per taluni specifici aspetti, persino le
procedure tecniche di esercizio della stessa attività, a parte le leggi comuni previste dai Codici nonchè le regole di comportamento dettate
dal "Codice Deontologico", vero e proprio "regolamento interno" di queste professioni.
Documenti
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