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La professione
![]() In materia di onorario vige il principio generale secondo cui la misura del compenso deve essere, in ogni caso, adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino l'onorario, che va accettato preventivamente e sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
In caso di contenzioso per il pagamento dell'onorario, laddove il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, ai sensi dell'art. 2233 cc viene determinato in sede giudiziale, sentito il parere dell'Ordine presso il cui albo è iscritto il professionista.
Nell'attuale panorama normativo vige ormai il diritto all'equo compenso, ma è interessante vedere che la determinazione degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche, a differenza di quanto avveniva per la generalità delle professioni, doveva fino a poco tempo addietro rispettare le indicazioni del tariffario minimo nazionale istituito inizialmente dalla Legge n.244/1963 e poi dal DPR 17/02/1992, per essere infine abrogato nell'anno 2006 dal cosiddetto "Decreto Bersani".
Accadeva cioè che, mentre prima i medici e gli odontoiatri non potevano praticare tariffe a valori inferiori a quelli previsti per legge, la materia degli onorari professionali per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche veniva ora fatta oggetto del "pacchetto liberalizzazioni" contemplato da quest'ultima disposizione legislativa.
Approfondimenti
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