Obbligo del contributo ONAOSI
Data:
11 Febbraio 2003
L’art. 52, 23° comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (Finanziaria 2003) ha modificato l’art.2, lett. e) della legge 7 luglio 1901, n. 306, estendendo l’obbligo della contribuzione a favore dell’ONAOSI a tutti gli iscritti all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti.
A decorrere, pertanto, dal 1° gennaio del corrente anno, tutti gli iscritti all’albo dei medici chirurghi ed a quello degli odontoiatri sono assoggettati a detto contributo.
Allo stato, peraltro, la norma non è efficace non essendo stato emanato il regolamento diretto a stabilire le misure e le modalità di versamento.
Allorché l’ONAOSI avrà approvato i suddetti regolamenti, sarà cura della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri portarli a conoscenza degli Ordini e degli iscritti attraverso una apposita informativa.
Ultimo aggiornamento
11 Febbraio 2003, 13:08