La ricetta medica

Espressione della potestà di cura, anch’essa ovviamente acquisita a seguito di abilitazione all’esercizio professionale, è la compilazione della ricetta medica, documento che si pone in stretta correlazione con il certificato, rappresentando essa stessa atto certificativo, laddove fa fede dello stato di malattia del soggetto, il cui trattamento necessita della terapia prescritta.

I suoi significati sono delineati in un’importante massima della Cassazione Penale (Sentenza 08.051 del 1° giugno 1990, Sez.IV), nella quale in sostanza si sottolinea che la ricetta ha natura di certificato “per la parte ricognitiva del diritto dell’assistito all’erogazione dei medicinali, e natura di autorizzazione amministrativa” consentendo alla persona assistita di usufruire del Servizio Farmaceutico del Servizio Sanitario Nazionale.

La ricetta va compilata su carta intestata o su eventuale specifico modulo, in modo chiaro, non diversamente dal certificato, con grafia leggibile, onde evitare che difficoltà d’interpretazione da parte del farmacista possano creare errori nell’individuazione del farmaco, esponendo a rischio la salute stessa del paziente; deve essere datata e sottoscritta dal medico.

È buona norma accompagnare la ricetta ad altro scritto,dettagliatamente esplicativo delle modalità e della posologia di assunzione dei farmaci prescritti. La tipologia di questi ultimi condiziona anche quella della ricetta. Si distinguono:

Ricette non ripetibili

che possono essere utilizzate dal paziente per una sola volta; sono relative alle specialità elencate nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale X Ed.; in esse il medico è tenuto a indicare il nome e il cognome del paziente; in alcune specifiche situazioni per le quali esistono previsioni normative che individuano il carattere riservato del trattamento è sufficiente apporre le sole iniziali del nome e cognome. La ricetta non ripetibile ha validità di giorni 10.

Ricette ripetibili o riutilizzabili

si tratta di ricette che, al momento della consegna del farmaco, non vengono trattenute dal farmacista; si riferiscono ai farmaci indicati nella Tabella 4; hanno una validità di tre mesi, nel corso dei quali non possono essere utilizzate per più di cinque volte. La Legge del 19 luglio 1993, n.237,stabilisce che possono non indicare il nome e il cognome del paziente, restando immutato solo l’obbligo della data, e, ovviamente, della firma del medico.

Ricette limitative

che ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n.539, come modificato dalla Legge 19 luglio 1993, n.537, possono essere rilasciate solo da centri ospedalieri o specialistici. Si tratta di un vasto gruppo di specialità di esclusivo uso ospedaliero, o che, utilizzati in Ospedale, possono poi essere prescritti alla dimissione del paziente per la prosecuzione domiciliare del trattamento, o ancora utilizzabili esclusivamente dallo specialista.

Ricette ministeriali speciali (per prescrizione di sostanze stupefacenti)

le disposizioni inerenti la loro compilazione sono contenute nel DPR del 9 ottobre 1990, n.309; le preparazioni in commercio, contenenti sostanze appartenenti alle sottotabelle I, II e III della Tabella 7 FU, devono essere prescritte su specifico ricettario, distribuito a richiesta dall’Ordine Provinciale dei Medici, tipo madre-figlia. La ricetta deve indicare nome e cognome e residenza del paziente, e, in tutte lettere, il quantitativo delle sostanze prescritte, la posologia del farmaco, le vie di somministrazione. Non può essere prescritta più di una preparazione per ciascuna ricetta, e il dosaggio complessivo non deve superare il fabbisogno di 8 giorni di cura. Devono altresì essere indicati nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del medico. Copia di ogni prescrizione, recante la dicitura “copia per documentazione”, deve essere conservata dal medico per due anni dalla data del rilascio. I farmaci contenuti nella Tabella IV si prescrivono con le medesime modalità su ricettario personale o del Servizio Sanitario Nazionale, quelli contenuti nella Tabella V (con alcune eccezioni) e nella Tabella VI su ricettario personale.

Documenti

Classificazione dei farmaci ai fini dello loro fornitura

Ultimo aggiornamento

28 Febbraio 2024, 09:09