Considerazioni sulla ricetta

Il Medico, affinché possa essere attuata la sua prescrizione medicamentosa, scrive una ricetta che è diretta al Farmacista e che contiene, nella cosiddetta segnatura, le istruzioni per il malato.

Le ricette possono essere magistrali o officinali: con le prime il Medico stabilisce, secondo il suo giudizio, la composizione, la preparazione e la forma della medicina, con le seconde prescrive farmaci di costituzione e forma nota

Definizioni

Ricetta:ordinazione scritta che il Medico invia al Farmacista per specificargli i farmaci che intende prescrivere al malato.
Farmaco:composto chimico che induce modificazioni nella sostanza vivente.
Medicina:farmaco che ha proprietà curative
Veleno:qualsiasi sostanza che, se ingerita, inalata, assorbita oppure applicata topicamente, iniettata o che si sviluppa spontaneamente nell’organismo, produce – in concentrazioni relativamente piccole – alterazioni chimiche o chimico-fisiche nocive relative alle strutture o alle funzioni organiche di un organismo vivente.
Droga:farmaco. Comunemente intesa come sostanza in grado di alterare temporaneamente lo stato di coscienza del soggetto e di produrre fenomeni di asservimento.
Stupefacente:sostanza che induce stupore cioè perdita parziale o quasi completa della coscienza.
Narcotico:sostanza che induce uno stato di depressione reversibile della funzione del sistema nervoso centrale.
Anestetico:farmaco impiegato per abolire la sensibilità al dolore
Presìdi:serie di materiali (talora in confezioni sterili), utili alla assistenza e/o alla cura del paziente

La ricetta è, dunque, una scrittura privata (nel caso di Medico del Servizio Sanitario la ricettazione risulta invece essere una certificazione amministrativa), mediante la quale il Medico prescrive la cura che ritiene necessaria per il malato da lui assistito.

La ricetta deve essere scritta con mezzo indelebile, riportare la prescrizione del medicamento e la dose e l’istruzione al malato per l’uso; deve essere firmata e datata.

La prescrizione di numerose specialità medicinali comporta l’obbligo di ricetta medica e per molte di tali specialità la ricetta non è ripetibile. La ricettazione delle sostanze stupefacenti deve essere redatta su appositi ricettari forniti dal Ministero della Salute tramite gli Ordini dei Medici Provinciali (è attualmente in corso una revisione della modulistica e delle modalità di ricettazione da parte del Ministero della Salute).

Il Medico ha il dovere di informare il proprio paziente sugli effetti collaterali e sulle controindicazioni dell’uso dei farmaci che gli ha prescritto.

Codice di Deontologia Medica – Art.12
Prescrizione e trattamento terapeutico

La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del Medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.

Su tale presupposto al Medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presìdio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.

Il Medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare – nell’interesse del paziente – le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.

Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presìdi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonchè di terapie segrete.

In nessun caso il Medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica, o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il Medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
E’ obbligo del Medico segnalare tempestivamente alle Autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

I divieti

di esercizio di farmacia
Il Medico non  può esercire una farmacia, nè fare convenzioni con Farmacisti per la partecipa- zione agli utili della farmacia.

di comparaggio
Il Medico  non  può  ricevere  per  sè o per altri denaro o altre regalie e neppure la promessa, allo scopo di  agevolare  con  prescrizioni  o  in  qualsiasi altro modo la diffusione di specialità medicinali o altri prodotti di uso farmaceutico.

di commercio di campioni di medicinali
Il Medico non può vendere sotto qualsiasi forma i campioni medicinali.

Ultimo aggiornamento

23 Febbraio 2024, 11:06