Esercitare l’odontoiatria

Dopo l’approvazione della legge n.409/1985, sono sorti diversi problemi concernenti l’applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento alla questione del riconoscimento dei diritti acquisiti dai medici per quanto riguarda l’esercizio dell’attività odontoiatrica.

Nella legge veniva riconosciuta tale facoltà, ovviamente, ai medici specialisti in Odontoiatria, ai quali fu concesso di rimanere iscritti nell’Albo dei Medici Chirurghi, mediante un’apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, permettendogli così di conservare il diritto all’esercizio della professione di Odontoiatra.

Con norme transitorie, invece, si stabilì che, nella prima applicazione della legge, i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti al relativo Corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all’esercizio professionale, avessero facoltà di optare per l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri e che tale facoltà andasse esercitata entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.

Successivamente la legge 31 ottobre 1988, n.471, estese ai laureati in Medicina e Chirurgia, immatricolati al relativo Corso di laurea negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85 ed abilitati all’esercizio professionale, la facoltà di optare per l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, e fissò al 31 dicembre 1991 il termine per l’esercizio di tale opzione.

Tale normativa è stata oggetto, di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha ritenuto, in buona sostanza, che l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi sanciti dalla direttiva CEE n.78/687 attraverso la proroga sancita con la legge 31 ottobre 1988, n.471.

Per sanare tale situazione il Governo Italiano ha emanato il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n.386, recante “Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra”.

Tale provvedimento, dopo varie modifiche ed integrazioni, fa si che i laureati in Medicina e Chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici che vanno dal 1980/81 al 1984/85 ed in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, possano iscriversi all’Albo degli Odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale, ripetibile una volta, con la possibilità, in via transitoria, che i beneficiari della legge n.471/1988, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla predetta prova attitudinale, mantengano l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.

Le questioni sopra menzionate sono state estremamente complesse nella loro risoluzione ed hanno comportato, sia a livello ordinistico che federativo, un grande sforzo per trovare le soluzioni soddisfacenti nell’applicazione pratica della predetta norma di legge, soprattutto nella parte relativa all’emanazione del regolamento che ha disciplinato lo svolgimento della predetta prova attitudinale.

In data 5 maggio 2004 il Consiglio di Stato – Sezione I – su richiesta del Ministero della Salute, ha espresso proprio parere sull’interpretazione dell’art.13, ultimo comma, della legge 3 febbraio 2003 n.14, che ha abrogato l’istituto dell’annotazione presso l’Albo professionale dei medici chirurghi.

In sostanza il Consiglio di Stato ha confermato che, a seguito dell’abrogazione dell’istituto dell’annotazione (art.13 legge n.14/2003), oltre ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, possono esercitare l’odontoiatria, iscrivendosi all’Albo degli odontoiatri e mantenendo l’iscrizione all’Albo dei medici chirurghi, le seguenti categorie di sanitari:

  • i medici chirurghi (specialisti in campo odontoiatrico o non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
  • i medici chirurghi immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che hanno superato le prove attitudinali per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri di cui al D.Lgs. n.386/1998;
  • i medici chirurghi specialisti in campo odontoiatrico immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85. A tal proposito si rammenta che, ai sensi del D.M. 18 settembre 2000, sono considerate specializzazioni in campo odontoiatrico soltanto le seguenti:
    • Odontoiatria e protesi dentaria;
    • Chirurgia odontostomatologica;
    • Odontostomatologia;
    • Ortognatodonzia.

Ultimo aggiornamento

28 Febbraio 2024, 09:14