Impianti elettrici

Dal 23 Gennaio 2002 una nuova legislazione disciplina il settore delle verifiche relative agli impianti elettrici: il DPR 22 ottobre 2001, n.462, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 dell’8 Gennaio 2002 recante il: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

Tale decreto regolamenta quali sono le procedure e le modalità di attuazione per l’omologazione e l’effettuazione delle verifiche periodiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e dei parafulmini, nei luoghi di lavoro.

E’ opportuno chiarire che si intendono luoghi di lavoro tutte le attività soggette al DPR 547/55 e lo studio odontoiatrico ne fa parte a tutti gli effetti, inoltre sono comprese anche le attività laddove esistano addetti subordinati o ad essi equiparati.

L’impianto elettrico dello studio odontoiatrico deve soddisfare alcuni requisiti, come disposto da apposite norme (Legge 46/1990 – Norme CEI 64-4). Se, da un lato, esso rappresenta l’ossatura di uno studio, ne costituisce, infatti, la struttura portante e la sua progettazione ed esecuzione sono condizionanti ai fini del buon funzionamento dello studio stesso, dall’altro, comporta una particolare attenzione anche ai fini normativi. La norma CEI 64-4 art.1.2.01, denominata «Impianti elettrici in locali ad uso medico », identifica infatti gli studi odontoiatrici come ambulatori medici di tipo A, cioè locali adibiti ad uso medico nei quali si utilizzano apparecchiature elettromedicali, con parti applicate, evitando il ricorso all’anestesia generale.

Approfondimenti

L’impianto elettrico nello studio odontoiatrico

Gli impianti elettrici dopo il DPR n.462/2001

Ultimo aggiornamento

28 Febbraio 2024, 09:16