Pubblicità sanitaria
Pubblicità dell’informazione sanitaria
La disciplina in materia di pubblicità dell’esercizio professionale in campo sanitario è il risultato di un’esigenza profondamente sentita di garantire la veridicità dei messaggi informativi concernenti le prestazioni professionali e le qualificazioni di chi effettua dette prestazioni. Con tale normativa è posta una base comune per gli esercenti che consente una effettiva concorrenza, non falsata da indicazioni ingannevoli o comunque volte a suggestionare gli utenti più che ad informarli.
La materia della pubblicità sanitaria (regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992, n.175, e successive modifiche ed integrazioni nonché dall’art.201 TULLSS, e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.507) è stata mutata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006, n.223: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (cosiddetto decreto Bersani) convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248.
Difatti l’art.2, comma 1 lettera b) e comma 3 della citata legge stabilisce che” omissis – dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali – omissis – lettera b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine – omissis – comma 3) “omissis – le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina – omissis – sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali entro il 1° gennaio 2007” – omissis.
La nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n.248, è adesso demandata agli Ordini, che dovranno vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.
Infine l’art.4 del D.P.R. n.137/2012, prevede che la pubblicità informativa avente ad oggetto le professioni sanitarie sia ammessa con ogni mezzo. Essa deve, però, essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta e non deve violare l’obbligo del segreto professionale. Non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.
Si consiglia, quindi, al professionista ed al Direttore Sanitario, una preventiva verifica presso l’Ordine professionale della veridicità e trasparenza del messaggio di pubblicità informativa, nonché della sua aderenza ai requisiti di correttezza e di non equivocità, secondo i criteri adottati dal Codice di Deontologia Medica.
Legislazione e documentazione
La normativa di riferimento
Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie
Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria
Legge 26 febbraio 1999 n.42 – Art.3
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
Legge 14 ottobre 1999 n.362 – Art.12
Disposizioni urgenti in materia sanitaria
Legge 3 maggio 2004 n.112 – Art.7, comma 8°
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138 – Art.3, comma 5, lettera g)
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – Art.4
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
Legge 10 agosto 2023, n.103 – Art.6
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n.69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
Documenti ed atti prodotti dall’Ordine
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Ultimo aggiornamento
19 Aprile 2024, 11:10