Psicoterapia

I requisiti richiesti per la legittimazione ed il riconoscimento dell’attività psicoterapeutica secondo le vigenti disposizioni di legge

La Legge n.56 del 18 febbraio 1989, concernente l’ordinamento della professione di psicologo, detta anche le norme per disciplinare l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta.

A tal riguardo l’art.3 dispone che l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è subordinata ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art.3 del citato DPR.

Riguardo agli adempimenti connessi alla sopra esplicitata disciplina, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, ai fini di una valutazione nel merito in ordine alla validità delle certificazioni e dei curricula formativi presentati in seno alle singole istanze, costituì un’apposita Commissione presieduta dal Presidente, alla quale furono chiamati a far parte anche illustri medici psichiatri e psicoterapeuti.

In tale prospettiva la Commissione straordinaria elaborava un documento che definiva i criteri occorrenti per svolgere l’attività di psicoterapia alla luce dell’art.35 della legge 56/1989.

Il documento fu approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo dell’Ordine che nello stesso tempo, per fini di interesse generale ed allo scopo di combattere l’abusivismo, decise di istituire, in allegato all’Albo professionale, un apposito elenco in cui riportare i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti che legittimavano all’esercizio della psicoterapia.

La normativa … in breve

Dal 3 agosto 1999 l’attività psicoterapeutica può essere esercitata da:

  1. laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione universitaria in psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, psicologia del ciclo della vita, psicologia della salute ed igiene mentale;
  2. laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma conseguito presso istituti privati riconosciuti idonei ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con decreto del MIUR;
  3. laureati in medicina e chirurgia in possesso del riconoscimento da parte dell’Ordine di esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art.35 della legge 18 febbraio 1989 n.56;
  4. laureati in medicina e chirurgia in possesso del riconoscimento da parte dell’Ordine di esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art.35 della legge n.56/1989, come modificato dall’art.1 commi 2 e 3 della legge 14 gennaio 1999, n.4.

Legislazione e documentazione

La normativa di riferimento

Legge n.56 del 18 febbraio 1989

La legge detta anche le norme per disciplinare l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta

Legge n.4 del 14 gennaio 1999

Detto provvedimento, all’art.1, comma 2 e 3 stabiliva la riapertura dei termini fissati dall’art.35 della legge n.56/1989

Documenti ed Atti prodotti dall’Ordine

Breve riepilogo sulla normativa in materia di esercizio della Psicoterapia

Schema esemplificativo dell’istanza di inserimento nell’elenco

Autocertificazione conseguimento specializzazione universitaria

Autocertificazione conseguimento specializzazione in Istituti privati riconosciuti dal Ministero

Elenchi e Registri

Elenco dei sanitari legittimati all’esercizio della Psicoterapia

Elenco degli istituti privati riconosciuti dal MIUR

Ultimo aggiornamento

22 Febbraio 2024, 13:35