Apparecchiature radiologiche

Gli obblighi di radioprotezione (sorveglianza fisica e controllo di qualità) derivanti dalla detenzione ed uso di apparecchiature radiologiche negli studi odontoiatrici, in quanto sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono stati riordinati e precisati dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230, in recepimento delle diverse direttive EURATOM in materia.

In linea generale, le esposizioni alle radiazioni ionizzanti devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, compatibilmente con le esigenze diagnostiche odontoiatriche, e devono essere giustificate dai vantaggi che ne possono derivare dal punto di vista terapeutico per il soggetto esposto.

L’odontoiatra osserva particolare cautela quando gli accertamenti radiologici riguardano soggetti in età pediatrica o donne in età fertile: in particolare, nelle donne con gravidanza dichiarata non è consentito alcun impiego a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti che comporti l’esposizione dell’embrione o del feto, se non in situazioni di urgenza o in casi di necessità.

Il primo atto dell’odontoiatra che intenda utilizzare un apparecchio radiologico (tubo radiogeno) in suo possesso è quello di incaricare un esperto qualificato della sorveglianza fisica e del controllo di qualità.

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Le apparecchiature radiologiche

Ultimo aggiornamento

28 Febbraio 2024, 09:17