Rifiuti speciali
La gestione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie provenienti da ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici ed odontoiatrici, risente degli stessi limiti strutturali che in Italia caratterizzano il settore dei rifiuti solidi in generale.
In altri termini, la condizione di “emergenza rifiuti” sussiste anche per le varie fasi (raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento definitivo) del ciclo di smaltimento di questi rifiuti, generalmente noti come rifiuti ospedalieri ed oggi riclassificati come rifiuti derivanti da attività sanitarie dall’art. 7, comma 3, lettera h del Decreto Legislativo 22/1997. Benché non particolarmente rilevanti dal punto di vista quantitativo, tale tipologia di rifiuti è guardata con particolare attenzione per il rischio di trasmissione di infezioni connesso potenzialmente a pratiche di gestione e smaltimento che, per la qualità dei rifiuti, deve necessariamente essere munita di un elevatissimo grado di affidabilità.
Va fatto presente che la normativa ambientale italiana indica specifiche modalità di esecuzione di ciascuna delle fasi di gestione di particolari tipi di rifiuti, individuando anche le categorie che necessitano di particolari sistemi di smaltimento.
In particolare, per i rifiuti sanitari derivanti dagli studi e dagli ambulatori odontoiatrici (compresi tra quelli pericolosi) vige l’obbligo di “smaltimento mediante termodistruzione presso impianti autorizzati”.
Le norme legislative
Decreto del Presidente della Repubblica 15 Luglio 2003, n.254
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179
Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n.22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Approfondimenti
Lo smaltimento dei rifiuti sanitari negli studi odontoiatrici
Ultimo aggiornamento
28 Febbraio 2024, 09:15