Chiarimenti sulle prestazioni mediche esenti da IVA

Data:
9 Febbraio 2005

L’AGENZIA DELLE ENTRARE CHIARISCE IL REGIME APPLICATO AI DIVERSI CASI DI PRESTAZIONE
Nessuna agevolazione per perizie e certificati per uso amministrativo

L’esenzione IVA per le prestazioni mediche va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2005, fornendo taluni chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01).

Pertanto assume rilevanza non l’attività e la competenza medica, bensì lo scopo principale al quale l’attività è improntata.

L’articolo 10, del DPR 633/1972, infatti, esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie.

Tenuto conto della nozione di «prestazione medica» elaborata nelle pronunce giurisdizionali, l’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dal citato articolo 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

Links & allegati

La circolare n.4/E del 28 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate

La circolare n.8 del 6 febbraio 2005 della FNOMCeO

La notizia su ” Il sole 24 Ore “

Ultimo aggiornamento

9 Febbraio 2005, 11:48