Il Registro Operatorio
Data:
23 Febbraio 2005
Medici Ospedalieri: Il Registro Operatorio
Premesso che il Registro Operatorio deve documentare il numero e le modalità eseguite degli interventi chirurgici, quale verbale di ogni intervento costituisce parte integrante e rilevante della cartella clinica, nella quale dovrà sempre essere compresa una copia di tale verbale qualunque siano le modalità della sua tenuta.
La tenuta del Registro Operatorio, ancorché non espressamente prescritta dalla legge, è pertanto obbligatoria.
Inoltre il registro, agli effetti delle norme sul falso documentale, è atto pubblico.
Il Registro Operatorio deve, pertanto, soddisfare precisi requisiti sostanziali e formali. In particolare, le annotazioni debbono essere vere, complete e chiare. Nel caso in cui si debba procedere a correzioni di errori materiali se l’errore è commesso all’atto della stesura è possibile coprire con un tratto di penna la parola che si intende eliminare che deve comunque restare leggibile, se invece è in epoca successiva è necessario stendere un atto del pregresso errore. Inoltre nel verbale debbono essere riportati la data, l’ora di inizio, l’ora di fine dell’atto operatorio, il nome del primo operatore e di quanti hanno partecipato direttamente all’intervento, la diagnosi operatoria e la procedura eseguita, il tipo di anestesia utilizzata e il nome dei sanitari che l’ hanno condotta, nonchè la procedura anestesiologica attuata. Il verbale deve essere sottoscritto da parte del primo operatore.
Le Direzioni sanitarie delle singole istituzioni ospedaliere debbono impartire le modalità pratiche della tenuta del Registro Operatorio atte a garantire la massima tutela nei riguardi delle eventuali manomissioni nonché del rispetto della privacy. Il Direttore dell’unità operativa è direttamente responsabile della corretta compilazione, della tenuta e della conservazione del Registro Operatorio.
Da ultimo anche se il verbale operatorio è una copia integrale di quanto riportato sul registro operatorio stesso, poichè “le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per la ricerca di carattere storico-sanitario”, è opportuna una conservazione illimitata del registro operatorio.
Ultimo aggiornamento
23 Febbraio 2005, 08:51