Regolamento recante norme in materia di procreazione assistita
Data:
4 Marzo 2005
Si rende noto che nella Gazzetta della Repubblica Italiana n.42 del 21 febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto 16 dicembre 2004, n.336 “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita”.
Il decreto in esame è stato emanato ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n.40, ai fini di determinare le modalità con le quali debba essere espressa la volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Nella specie il regolamento prevede all’art.1 che gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita concernono:
L’art.1, comma 2, prevede che le strutture autorizzate siano tenute per il tramite dei propri medici a fornire ai richiedenti in maniera chiara ed esaustiva gli elementi informativi suesposti preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita.
Tale consenso deve essere acquisito unitamente al consenso relativo al connesso trattamento dei dati personali, qualora quest’ultimo atto di consenso non sia già stato precedentemente acquisito.
L’art. 2 stabilisce che la volontà di accedere al trattamento di procreazione medicalmente assistita debba essere espressa con apposita dichiarazione, sottoscritta e datata, in duplice esemplare, dai richiedenti congiuntamente al medico responsabile della struttura.
Per opportuna conoscenza si unisce in copia l’allegato che costituisce parte integrante del regolamento.
Ultimo aggiornamento
4 Marzo 2005, 10:43