Rimanere in Ospedale fino a 70 anni
Data:
9 Marzo 2005
Medici Ospedalieri: Rimanere in Ospedale fino a 70 anni
Diversi medici ospedalieri chiedono se anche per loro sia possibile, avendo maturato il diritto alla pensione, di poter godere del superbonus.
Il superbonus cioè la corresponsione dei contributi previdenziali, tra l’altro non soggetti a trattenute fiscali, a chi avendo maturato l’anzianità per un trattamento di pensione continua l’attività lavorativa chiedendo, con trattamento economico di pensione congelato, di poter usufruire direttamente della corresponsione dei contributi previdenziali non più versati nelle casse dell’ente di previdenza, non è previsto per il dipendente pubblico.
Il medico pubblico dipendente ha invece diritto, dando una semplice comunicazione al proprio ente datore di lavoro, prima della cessazione dall’attività lavorativa per il compimento del 65esimo anno di età, di rimanere in servizio per ulteriori due anni (articolo 16 del D.Lgs. 503/92) e cioè sino al compimento del 67esimo anno di età, nel qual caso sarà poi posto d’ufficio in quiescenza col 1 giorno del mese successivo al compimento del 67esimo anno.
Questo periodo è utile a far maturare ulteriori due anni di anzianità ai fini di un più vantaggioso calcolo economico del trattamento di pensione e dell’indennità premio di servizio.
Il medico pubblico dipendente e in particolare l’ospedaliero, può anche chiedere di proseguire il rapporto di lavoro fino ai 70 anni (articolo 1-quater del D.L. 136/2004 convertito in legge 186/2004).
Tuttavia la possibilità di rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età non costituisce un diritto del dipendente, ma è una facoltà dell’amministrazione di appartenenza per interessi organizzativi dell’ente.
Durante il periodo di opzione della prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 70 anni non vi sono versamenti contributivi per la pensione che rimane congelata a quanto maturato al compimento del 67esimo anno e non c’è neppure alcun diritto al superbonus, cioè questa ulteriore permanenza in servizio non da luogo alla corresponsione di incentivi per il posticipo del pensionamento.
In questo periodo, mancando per legge la copertura assicurativa, non scatta neppure l’ottenimento da parte del dipendente di un trattamento pensionistico privilegiato o di inabilità, tranne che l’insorgenza dell’infermità sia imputabile a periodo precedente.
Va ricordato che per le sentenze della Corte costituzionale n. 282 del 18 giugno 1991 e n. 90 del 9 marzo 1992, è data la possibilità di restare in servizio sino al 70esimo anno allo scopo di maturare i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia.
Per inciso ricordiamo che il trattenimento in convenzione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (articolo 8 D.Lgs. 502/99 ) sino al compimento del 72esimo anno (riconosciuto con sentenze ad alcuni medici e pertanto con efficacia solo per questi casi), in base all’articolo 15-nonies del D.Lgs 502/92 introdotto dal decreto legislativo 229/99 (legge Bindi) è collegato, e pertanto reso operante, all’attuazione del provvedimenti previsti nel comma 3.
Ultimo aggiornamento
9 Marzo 2005, 09:29