Disposizioni per l’assegnazione e la corresponsione dell’indennità annua ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo, di medicina di rete e sotto forma di medicina in associazione
Data:
14 Gennaio 2008
Si rende noto che la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2 dell’11 gennaio 2008, ha pubblicato il bando inerente i criteri e le modalità per la corresponsione e l’assegnazione dell’indennità annua, ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo, di medicina di rete e sotto forma di medicina in associazione.
I medici interessati, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono presentare apposita istanza, in carta semplice, secondo gli schemi degli allegati “A” (medicina di gruppo), “B” (associazione mista), “C” (medicina in rete), “D” (associazione semplice), alle rispettive aziende unità sanitarie locali, competenti per territorio. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini previsti dal presente bando. L’istanza, unica per tutti i componenti dell’associazione, dovrà essere corredata dell’atto costitutivo dell’associazione, munito degli estremi di protocollo dell’Ordine dei medici competente.
Nel rinviare a quanto stabilito dal decreto suddetto, per ogni altro aspetto, si sottolinea che ciascuna azienda unità sanitaria locale, formulerà distinte graduatorie provinciali degli aventi titolo alle indennità per l’attività svolta nelle varie forme associative, secondo il criterio dell’anzianità di costituzione dell’associazione, procedendo dalle forme più evolute verso forme più semplici e precisamente: 1° medicina di gruppo, 2° associazione mista, 3° medicina in rete e 4° associazione semplice.
Quindi, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ciascuna azienda unità sanitaria locale provvederà, previa verifica della documentazione prodotta, alla corresponsione delle predette indennità
Inoltre, ferme restando le percentuali come definite dal decreto (10% degli assistiti in ambito regionale per coloro che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo – 5% degli assistiti in ambito regionale per coloro che svolgono la propria attività sotto forma di associazione mista – 30% degli assistiti in ambito regionale per coloro che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in rete – 25% degli assistiti in ambito regionale per coloro che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in associazione semplice), qualora, a livello provinciale, i sanitari aventi diritto ad una delle quattro indennità risultassero inferiori alla percentuale stabilita, l’azienda unità sanitaria locale provvederà, se necessario, a stornare il budget rimasto alle altre indennità.
Ultimo aggiornamento
14 Gennaio 2008, 08:15