Editoriale del Dott. Giuseppe Renzo – A proposito del nuovo profilo dell’Odontotecnico
Data:
18 Febbraio 2009
A proposito del nuovo profilo dell’Odontotecnico
Considerazioni e notizie che meritano di essere commentate
A cura del Dott. Giuseppe Renzo
Chi pensava che la questione del nuovo “Profilo Sanitario dell’Odontotecnico” fosse chiusa e non necessitasse più della nostra vigile attenzione deve ricredersi. Due le notizie che meritano di essere commentate.
La prima riguarda una comunicazioni da parte di un dirigente di un sindacato di odontotecnici che parla di una volontà politica, espressa in più occasioni e da più parti, favorevole al nuovo profilo. Lo si intende rilanciare chiedendo alle Regioni (organo politico delegato) di fornire un parere dirimente sulla sua istituzione.
Chi scrive dimostra di conoscere l’iter legislativo anche se dobbiamo ricordare che la commissione tecnica, costituita c/o la Conferenza Stato-Regioni, ha espresso già parere negativo sulla possibile istituzione di un nuovo profilo in area sanitaria in odontotecnica. Questo prevedeva che la nuova figura potesse operare, su richiesta e sotto la responsabilità del Dentista, all’interno dello studio odontoiatrico alla presenza del paziente.
Per quanto riguarda invece il fronte politico registriamo l’assegnazione alla XII Commissione Affari Sociali della Camera, lo scorso 2 febbraio, del progetto di legge dell’onorevole Giuseppe Scalera (PDL), che definisce in modo non ambiguo il nuovo profilo per l’odontotecnico: “Operatore tecnico che, in possesso del diploma di scuola superiore abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria,cui è riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico”.
Ritengo che in questo modo si definisca un percorso con corretti presupposti per riconoscere le giuste attese di una categoria seria, che rivendica un profilo “attuale” perfettamente integrato in una realtà europea e rispettoso della dignità degli Odontotecnici.
Si eviterebbe, così, un percorso universitario secondo molti inutile e dispersivo. Una proposta che troverebbe d’accordo anche la FNOMCeO, perché così si potranno differenziare i comportamenti di chi vuole una formazione al passo dei tempi da chi vuole una copertura legale all’esercizio abusivo.
La seconda notizia proviene dalla cronaca e conferma i timori dell’Ordine nei confronti del profilo universitario in area sanitaria per gli odontotecnici.
[venerdì 23 gennaio 2009] – Un odontotecnico è stato trovato a lavorare alla poltrona mentre “ottimizzava” la protesi ad una paziente. In tribunale i giudici accolgono la tesi della difesa che sosteneva che l’odontotecnico “stava effettuando un’operazione lecita, visto che non avrebbe messo le mani nella bocca alla cliente”. Secondo il Giudice è un’operazione consentita anche se il medico non è presente. Il giornale riporta: “quel giorno il medico era stato avvisato telefonicamente dalla segretaria che s’era presentata l’anziana paziente e visto che si trattava di sistemarle la protesi, aveva dato l’ok perché procedesse l’odontotecnico”.
Siamo già oltre quello che proponeva il nuovo profilo …. Comunque è una sentenza che vedrà la nostra ferma opposizione nei tempi e nelle opportune sedi.
Ci conforta dal punto di vista giudiziario una sentenza ben più articolata e importante, di segno opposto, formulata dalla Cassazione penale (sezione VI n. 4294 30/01/2009). La Suprema Corte ha sancito che sia “l’attività di prelevamento di impronte del cavo orale”, sia “l’ablazione del tartaro e la lucidatura delle arcate dentarie non possono essere affidate ad un odontotecnico” e sottolinea in modo chiaro che all’odontotecnico è vietata anche in presenza e con il concorso del medico o dell’abilitato in odontoiatria “qualunque manovra cruenta o incruenta, nella bocca del paziente sano o ammalato”. La Corte pertanto chiarisce che anche la sola ispezione del cavo orale costituisce reato d’esercizio abusivo della professione di odontoiatra. In sostanza l’odontotecnico “può solo costruire apparecchi di protesi dentaria sui modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi o dagli abilitati all’esercizio dell’odontoiatria”.
Da queste non marginali vicende di cronaca si possono trarre delle conclusioni:
Non è certo strano che ci sorga il sospetto che trattasi del primo passo; serve a scardinare il ”sistema”,e poi: Equipollenza;Studio da “Odontoprotesista” aperto al pubblico e così via.
D’altra parte l’esperienza già vissuta con l’istituzione della figura professionale d’Igienista Dentale dovrebbe fare meditare i soliti imperturbabili (sempre gli stessi) eminenti rappresentanti della professione Odontoiatrica. Gli Igienisti, acquisiti tutti i passaggi necessari al riconoscimento di figura professionale sanitaria, da qualche tempo hanno iniziato a “rivendicare” il diritto dell’uso dell’anestetico nella pratica quotidiana, a prescindere dalla presenza o meno del Medico.
Errare è umano, perseverare è diabolico, oppure frutto di condivisione e complicità.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili all’interno del “Giornale da sfogliare” online delle Commissioni Albo Odontoiatri www.dentisticao.it
Ultimo aggiornamento
18 Febbraio 2009, 14:39