Terapia del dolore: più facile accedere alle cure

Data:
7 Luglio 2009

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.141 del 20 giugno 2009 è stata pubblicata l’ordinanza 16 giugno 2009 recante “Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

Il provvedimento di cui sopra è stato emanato a fronte della difficoltà di accesso ai farmaci per combattere il dolore, la cui causa principale era l’utilizzo di un ricettario speciale per la prescrizione di medicinali analgesici oppiacei, per un gran numero di preparazioni medicinali contenenti antidolorifici.

Pertanto, in attesa di una revisione del Testo unico, il Ministero ha emanato l’Ordinanza in oggetto che iscrive temporaneamente alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D del Testo unico. La predetta ordinanza, entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rimarrà vigente fino all’entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico o comunque non oltre i dodici mesi. Nell’Ordinanza stessa viene infatti ribadita la necessità di una revisione sistematica del Testo unico.

L’iscrizione delle composizioni in Tabella II sezione D rende più semplice la prescrizione di alcuni farmaci oppiacei, consentendo al medico di utilizzare il ricettario normale anziché quello speciale ed eliminando così le difficoltà burocratiche che spesso scoraggiano tali prescrizioni.

Le composizioni medicinali, per le quali viene temporaneamente adottata la ricetta semplice, sono tutte composizioni ad uso diverso da quello parenterale, utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine. Sono esclusi i medicinali indicati nella terapia della disassuefazione degli stati di tossicodipendenza.

Le composizioni temporaneamente iscritte nella sezione D della Tabella II sono:

1. composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
2. composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
3. composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicidone e ossimorfone;
4. composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

In precedenza erano state introdotte limitate modifiche alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative ad alcune preparazioni contenenti codeina o ossicodone.

Ai fini di un esame più approfondito del testo e nell’ottica di dare ampia diffusione all’ordinanza ministeriale, è possibile visualizzarla integralmente cliccando l’icona sottoriportata

Links & allegati

Il testo integrale dell’ordinanza ministeriale

Ultimo aggiornamento

7 Luglio 2009, 09:17