Studi medici e odontoiatrici: comunicazione nominativo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – modifiche all’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs 81108
Data:
22 Settembre 2009
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo del 5 agosto 2009 n.106, art. 13 (che definisce le nuove procedure inerenti all’obbligo di comunicazione dei nominativi degli RLS) l’INAIL ha emanato le sue prime indicazioni per la comunicazione del nominativo del RLS, pubblicando la Circolare n.43 del 25 agosto 2009. Ed infatti, a differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n.81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n.106/2009, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati, pertanto:
Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata. Sono obbligati a dare comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti – se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro – di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura online accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in via informatica” secondo le nuove disposizioni. Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.
A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.
Per tale comunicazione collegarsi al sito www.inail.it
Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 – utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL.
Ultimo aggiornamento
22 Settembre 2009, 11:04