Circolare n.12/09 del Ministero dell’Interno inerete al divieto di segnalazione degli stranieri clandestini che chiedono assistenza sanitaria
Data:
11 Gennaio 2010
Si ritiene opportuno segnalare che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – ha emanato la circolare n.12 del 27 novembre 2009 recante: “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza”.
Nella suddetta circolare si conferma che per i medici e per il personale che operano presso le strutture sanitarie continua a trovare applicazione ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 286198 il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, fatto salvo l’obbligo del referto previsto in caso di delitti per i quali si debba procedere d’ufficio ai sensi dell’art. 365 del codice penale.
Con la medesima circolare si chiarisce inoltre che con riferimento alle prestazioni sanitarie di cui al sopracitato art. 35 non sussista ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 286198 l’obbligo di richiedere i documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione.
Ai fini di un maggior approfondimento è possibile consultare integralmente la circolare al link sottoindicato.
Ultimo aggiornamento
11 Gennaio 2010, 08:06