Trasmissione telematica dei certificati di malattia – Particolari disposizioni per la Polizia di Stato

Data:
25 Marzo 2011

Si ritiene opportuno divulgare la nota inviata dal Ministero dell’Interno alla FNOMCeO inerente la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia ed alle particolari disposizioni previste dalla normativa vigente per la Polizia di Stato.
Con la sopraccitata nota il Ministero dell’Interno ha segnalato alla Federazione Nazionale degli Ordini “comportamenti difformi” da parte dei medici convenzionati in ordine alla certificazione rilasciata al personale appartenente alla Polizia di Stato.
E’ bene pertanto ribadire che ai sensi della normativa vigente al personale appartenente alla Polizia di Stato deve essere rilasciato esclusivamente il certificato medico in forma cartacea, con prognosi e diagnosi. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nel caso di specie, quindi, non debbono inviare il certificato per via telematica.

Inoltre il Ministero dell’Interno nella nota in questione pone in evidenza la previsione di cui all’art.61 del DPR n.782 del 1985 che dispone che il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.

Per un esame più approfondito della materia in questione, è possibile consultare integralmente la nota ministeriale cliccando l’icona di riferimento sotto riportata.

Links & allegati

La nota del Ministero dell’Interno

Ultimo aggiornamento

25 Marzo 2011, 11:42