Specializzazioni 1993-2007: nuovi ricorsi
Data:
18 Marzo 2014
non garantita la remunerazione sancita dalla direttiva 93/16/CE
richiesta di adeguamento e risarcimento danni
A cura del Dott. Filippo Zagami
Consigliere Tesoriere dell’Ordine
Ai medici che si sono specializzati nel periodo fra il 93 e il 2007 non è stata garantita l’adeguata remunerazione sancita dalla direttiva 93/16/CE , in tale periodo i medici specializzandi, oggi specialisti, hanno ricevuto la borsa di studio di cui al D.Legs. 257 /91 bloccata al valore del 1992, senza l’applicazione del meccanismo di adeguamento previsto dall’art.6 del D. Legs. 257/91.
Il principio comunitario dell’adeguata remunerazione doveva essere garantito in Italia mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio, comprendente la sua indicizzazione annuale per l’adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale. Tale meccanismo di adeguamento è stato solo utilizzato per l’anno 1992 e da allora l’emolumento è rimasto bloccato fino all’anno 2006. Il Legislatore ha sospeso dal 94 al 2006 con varie leggi il meccanismo di indicizzazione annuale per l’adeguamento al costo della vita.
I medici specializzandi avrebbero dovuto ricevere, nel periodo tra il 94 e il 2006 una borsa di studio che doveva essere ogni tre anni parametrata rispetto alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del SSN così da agganciare la remunerazione degli specializzandi agli incrementi contrattuali conseguiti dal personale medico.
Sulla problematica si sono già pronunziati diversi tribunali che hanno riconosciuto il diritto dei medici che ebbero a frequentare le scuole di specializzazione tra il 94 ed il 2006 al risarcimento del danno per mancata corresponsione dell’incremento annuo in misura pari al tasso programmato di inflazione come era stabilito dal Dlgs n. 257/91. Sono state riconosciute illegittime quelle norme che avevano congelato il citato incremento annuo per violazione delle direttive CEE n. 82/76 e n. 93/16 in quanto tale incremento costituiva elemento imprescindibile integrante il concetto di adeguata remunerazione.
I medici potranno agire in giudizio non solo al fine di ottenere il versamento dei contributi previdenziali ma anche per il pagamento delle differenze retributive, oltre che al risarcimento dei danni per la mancata attuazione della normativa comunitaria.
Per ulteriori dettagli o maggiori informazioni suggeriamo ai medici interessati di contattare i propri legali di fiducia; chi ne fosse privo potrà rivolgersi al nostro avvocato di riferimento.
Per quanto riguarda i medici specializzatisi negli anni 81/91 le relative azioni giudiziarie potranno ancora essere proposte in presenza di lettere interruttive della prescrizione. Atteso che la Corte di cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999 per concludersi il 27 ottobre 2009, possono essere considerati atti interruttivi anche le sentenze emesse e non gravate da impugnazione.
Ultimo aggiornamento
18 Marzo 2014, 13:49