Certificati per attività sportiva non agonistica – Nota esplicativa del Ministero del Ministero della Salute
Data:
24 Giugno 2015
Si rende noto che il Ministero della Salute ha pubblicato una nota esplicativa del 16 giugno 2015 inerente alle “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” emanate con decreto dell’8 agosto 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014).
La nota risponde alle richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo della certificazione per coloro che svolgono attività sportive non agonistiche organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
La nota specifica che per “coloro” si intendono le “persone fisiche tesserate” e che le “definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia”.
Ad ogni buon conto il Coni provvederà entro il 31 ottobre 2015 a fornire idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali per distinguere tra le diverse tipologie di tesseramento, in modo da limitare l’obbligo di certificazione ai “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” ed esonerare i tesserati “che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico” e quelli che “non svolgono alcuna attività sportiva”.
Rimane confermato che i medici che possono rilasciare i certificati medici per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica sono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o i medici specialisti in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Per un adeguato approfondimento si riporta nel link sottostante il testo integrale della nota ministeriale del 16 giugno 2015, accompagnata da un’apposita comunicazione della FNOMCeO.
La nota esplicativa del Ministero del Ministero della Salute
Ultimo aggiornamento
24 Giugno 2015, 14:01