Nota informativa sulle attività di cosmetovigilanza del Ministero della Salute ai sensi del Regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Data:
17 Luglio 2015
Si rende noto che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con la comunicazione n.36 del 3 giugno 2015 ha inteso dare chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alla materia in oggetto.
A tal proposito ha inviato un’apposita nota esplicativa del Ministero della Salute sugli aggiornamenti in materia di cosmetovigilanza ai sensi della normativa vigente sui prodotti cosmetici (Regolamento CE n.1223/2009).
Nel rimandare, per ogni altro aspetto, alla nota federativa sopra menzionata, si evidenzia che tale Regolamento (art. 23) stabilisce l’obbligo per le Aziende, in qualità di Persona responsabile e/o Distributore di prodotti cosmetici, di notificare ali’ Autorità competente in materia di cosmetici (in Italia è il Ministero della Salute) tutte le segnalazioni di effetti indesiderabili gravi (EIG) ricevute e associate presumibilmente all’utilizzo di prodotti cosmetici nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di uso.
Per un adeguato approfondimento si riporta nel link sottostante il testo integrale della comunicazione FNOMCeO del 3 giugno 2015.
Ultimo aggiornamento
17 Luglio 2015, 12:38