ECM – Obbligo formativo per il triennio 2017-2019
Data:
20 Dicembre 2016
Si rende noto che la Commissione nazionale per la formazione continua, nella riunione del 4 novembre 2016, ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019.
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo 2017-2019 (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che invece hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla predetta Determina della CNFC del 4 novembre 2016, che prevede una riduzione secondo il metodo riportato nella parte sottostante:
La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2017 – 2019 (con alune riduzioni).
Crediti acquisiti nel triennio 2014-2016 | Fabbisogno triennale 2017-2019 | Riduzione |
da 121 a 150 | 120 | 30 |
da 80 a 120 | 135 | 15 |
Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, tutti i professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
La Commissione nazionale per la Formazione Continua, infatti, in occasione della riunione del 07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti, verranno applicate a tutti gli operatori sanitari. Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.
La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non contribuiscono al soddisfacimento dell’obbligo formativo.
Tipologia | Crediti |
Partecipazione come discente in evento ECM | 40% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni e esoneri |
Autoformazione: possibilità estesa a tutti i professionisti |
10% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni e esoneri |
Formazione reclutata: (eventi con invito diretto di Sponsor) |
1/3 obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni e esoneri |
Sperimentazioni cliniche | 60% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzione, esensioni e esoneri 1-ecm-3 per iniziativa in funzione dell’impegno e della rilevanza dell’esito (per ogni mese) in attesa di approvazione del Decreto Ministeriale |
Pubblicazioni scientifiche | Già operativo con i criteri della Determina del 13 gennaio 2010 |
Docenze, tutoraggi, relatori di formazione | 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni e esoneri |
Formazione all’estero | 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esensioni e esoneri |
Ultimo aggiornamento
20 Dicembre 2016, 09:37