Fine triennio ECM 2014/2016 – Informazioni utili per gli iscritti

Data:
2 Dicembre 2016

Fine triennio ECM 2014/2016 - Informazioni utili per gli iscritti

Fine triennio ECM 2014/2016 – Informazioni utili per gli iscritti
Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione
A spiegare come funzionano è una determinazione della Commissione Nazionale ECM del 17 luglio 2013
Nessun automatismo nelle procedure che avranno effettiva validità solo dopo la registrazione all’interno del Portale Co.Ge.A.P.S.

  •  Determina della CNCF del 17 luglio 2013

    Sono pervenute numerosissime richieste di chiarimento in merito alle modalità di autocertificazione e di registrazione dei periodi di esonero (specializzazione in primis) oppure di esenzione (ad esempio periodo di gravidanza o malattia) maturati per il triennio ECM 2014-2016. Trattandosi di un argomento di interesse generale si è ritenuto opportuno estendere la materia a tutti gli iscritti.
    Preliminarmente si chiarisce che gli esoneri e le esenzioni non sono automatici, ma vanno registrati all’interno del Portale Co.Ge.A.P.S., che gestisce l’anagrafica dei professionisti sanitari italiani, solo dopo aver registrato sul portale CoGeAPS l’esonero e/o l’esenzione, queste avranno effettiva validità.
    La materia in questione è stata già normata da diverso tempo, attraverso la determinazione del 17 luglio 2013 con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito tutte le regole che riguardano esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione.
    La determina, oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune novità. In particolare:

    Esoneri

    I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

  •  Modello per la autocertificazione dell’esonero
  •  Approfondimenti
    Esenzioni

    Le esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza:

    aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
    permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
    assenza per malattia;
    aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
    aspettativa per cariche pubbliche elettive;
    aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.

    I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

  •  Modello per la autocertificazione dell’esenzione
  •  Approfondimenti
    Tutoraggio individuale

    Sono confermati 4 crediti ECM per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito. I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell’ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.

  •  Modello per la autocertificazione del tutoraggio
    Crediti per formazione all’estero

    I professionisti sanitari che frequentano all’estero corsi di formazione postbase (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM per l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
    Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell’UE, in Svizzera, negli Stati Uniti ed in Canada) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine professionale. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome ed al Co.Ge.A.P.S.

  •  Modello per la autocertificazione del riconoscimento dei crediti ECM di attività formative svolte all’estero
    Riduzione dell’obbligo formativo triennale

    E’ confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2014/2016 con la possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente criterio:

    riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2011-2013;
    riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2011-2013;
    riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2011-2013;

    In tal senso sono state annunciate nuove regole per il prossimo triennio nelle riduzioni dei crediti. Per il triennio 2017-2019 infatti varranno solo due riduzioni: 30 crediti abbuonabili se nel triennio 2014-2016 si sono raggiunti tra 121 e 150 crediti e 15 crediti se si sono raggiunti da 81 a 120 crediti.

    Liberi professionisti: Flessibilità di acquisizione dei crediti – crediti individuali per autoapprendimento

    Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
    Ai liberi inoltre professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

    a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
    b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio);

    Relativamente a quanto sopra indicato si rende noto che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni di cui sopra, previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti, verranno applicate a tutti gli operatori sanitari.
    Nello specifico, a tutti gli operatori sanitari verranno applicate le disposizioni già previste per i liberi professionisti, dando la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui), consentendo quindi a tutti gli operatori sanitari (e non solo i liberi professionisti) la possibilità di acquisire liberamente da 0 a 150 crediti formativi soddisfacendo, così, l’obbligo formativo prescritto anche nel corso di un solo anno.

    Modalità di registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S.

    L’Ordine professionale di riferimento è competente a riconoscere gli esoneri, le esenzioni ed i crediti ECM acquisiti tramite i criteri sopra individuati, previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione (attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’ente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, etc.).
    L’Ordine professionale di appartenenza provvede alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM ed alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni ed ai crediti ECM eventualmente acquisiti tramite i citati istituti.
    All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.

    Registrazione di crediti 2014/2016 non registrati nel database del Co.Ge.A.P.S.

    I professionisti sanitari iscritti agli Ordini professionali, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2014/2016 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Ordine di appartenenza.
    Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi ECM accreditati al sistema nazionale e regionale ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all’Ordine sulla base dei relativi specifici attestati.

    Certificazione dei crediti

    La certificazione dei crediti per i professionisti sanitari viene effettuata dagli Ordini professionali, tramite il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli:

    1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata dagli Ordini professionali, per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;
    2) certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura degli Ordini, professionali, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno formativo individuale triennale.

  •  Determina della CNCF del 17 luglio 2013
  • Ultimo aggiornamento

    2 Dicembre 2016, 16:13