Chiarimenti sulla pensione anticipata del Fondo di previdenza generale Quota A dell’ENPAM

Data:
25 Maggio 2017

Sono pervenute, da parte di molti iscritti, richieste di chiarimento in merito alla possibilità di anticipare la pensione di Quota A del Fondo Generale a 65 anni.
Tale opzione permette infatti di precorrere i tempi di pensionamento che, invece, slitterebbero a 67 anni e sei mesi per il corrente anno ed a 68 anni dal prossimo anno in poi.

Trattandosi di un argomento di interesse generale si è ritenuto opportuno estendere la materia a tutti gli iscritti interessati.

La scelta per il pensionamento anticipato di vecchiaia deve essere esercitata nell’anno che precede quello di compimento del 65° anno di età e, comunque, a pena di decadenza, entro il mese di compimento dei 65 anni di età.
Esercitando l’opzione nell’anno che precede quello del compimento dei 65 anni, si pagheranno i contributi di Quota A solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di raggiungimento del requisito anagrafico. Diversamente l’Enpam emetterà il ruolo per l’intero anno e poi rimborserà i contributi non dovuti.
Per esercitare l’opzione il richiedente dovrà utilizzare un apposito modulo predisposto dalla Fondazione ed inviarlo (entro il termina di cui sopra) tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.enpam.it

Immutabilità dell’opzione

Le opzioni correttamente esercitate diventano irrevocabili dal mese successivo a quello di compimento del 65° anno di età. È comunque possibile revocare l’opzione entro il mese in cui si compiono 65 anni.
La revoca deve essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (sono esclusi mezzi equipollenti) notificata all’indirizzo della Fondazione Enpam oppure tramite pec a: protocollo@pec.enpam.it.

Quale effetti per chi esercita l’opzione?

1. Applicazione del “sistema contributivo” (art. 1, comma 6 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335)
Per gli iscritti che esercitano questa opzione, la pensione verrà calcolata con il “sistema contributivo” per tutta l’anzianità maturata sulla Quota A del Fondo di previdenza generale.

2. Integrazione al minimo Inps della pensione (art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335)
Alle pensioni liquidate esclusivamente con il “sistema contributivo” non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.

3. Quote di pensione corrispondenti a ricongiunzioni e riscatto di allineamento (delibera del Consiglio di amministrazione n. 19/2013)
Le maggiori quote di trattamento pensionistico conseguenti alle ricongiunzioni e ai riscatti di allineamento già definiti in conformità a parametri di calcolo utilizzati nel vigore di precedenti Regolamenti, saranno riconosciute nelle misure comunicate all’iscritto con le proposte che egli ha firmato e restituito per accettazione, in considerazione della natura negoziale dell’accordo sottoscritto.

Per un adeguato approfondimento consultare l’articolo pubblicato nell’apposita sezione del portale ENPAM

Ultimo aggiornamento

25 Maggio 2017, 16:05