Fatturazione e adempimenti IVA per il pagamento degli oneri CTU: i pagamenti vanno richiesti all’amministrazione della giustizia e non all’INPS
Data:
26 Settembre 2018
Come noto la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018 ha chiarito che i Consulenti tecnici d’ufficio (CTU) – individuati con provvedimento giurisdizionale – emettono fattura verso l’Amministrazione della Giustizia che li ha nominati e non già nei confronti della parte che ne sostiene l’onere economico.
Pertanto, dal 7 settembre 2018 l’INPS non accetta più le fatture emesse dai CTU nei confronti dell’Istituto. Al contrario, dalla stessa data, in caso di condanna dell’Istituto alle spese per CTU, per consentire la liquidazione l’INPS dovrà ricevere a mezzo pec copia dei documenti emessi verso l’Amministrazione della Giustizia nel rispetto delle seguenti modalità:
INDIRIZZO PEC: direzione.provinciale.messina@postacert.inps.gov.it
OGGETTO: Trasmissione fattura CTU COGNOME NOME FATTURA N. – Rif. circ. A.d.E. n. 9/E del 7/5/2018
TESTO:
a) Indicare il Tribunale o la Corte d’Appello
b) Indicare il Giudice
c) Indicare la tipologia della prestazione: 1) invalidità civile (atp); 2) invalidità civile (giudizio di merito); 3) invalidità previdenziale
ALLEGATI:
a) copia fattura
b) copia decreto di liquidazione, per ogni decreto inviare un solo file – contenente fattura e decreto di liquidazione – denominato: Cognome Nome RG (Es. Rossi Mario RG 1936-17 – il nominativo è riferito al CTU)
c) l’allegata scheda anagrafica liberi professionisti compilata con i propri dati
Ultimo aggiornamento
26 Settembre 2018, 12:17