SPECIALE ENPAM – Tutte le misure straordinarie a sostegno del reddito a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019
Data:
2 Aprile 2020
Questa sezione è stata pensata per dare agli iscritti uno strumento utile per una pronta consultazione delle misure straordinarie a favore dei medici e degli odontoiatri coinvolti dall’emergenza Covid-19.
Nel corso dell’ultima settimana sono sopraggiunte diverse novità che riguardano i medici e gli odontoiatri italiani, in parte legate agli interventi assistenziali deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM – per i professionisti iscritti che esercitano unicamente come liberi professionisti ma anche a chi fa libera professione in parallelo ad attività in convenzione o come dipendente – ed in parte per le nuove decisioni del Ministero del Lavoro dopo le forti manifestazioni di “contrarietà” per la mancata definizione di sussidi nei confronti dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private nel decreto “Cura Italia”. Un segnale di presenza concreto dell’Ente previdenziale nei confronti di tutti coloro che non hanno un reddito garantito e rappresenta un concreto aiuto per garantire un supporto in questo periodo difficile.
Questa pagina quindi vuole mettere in ordine l’attuale situazione sulle misure varate, con una mini raccolta delle varie prestazioni, al fine di favorire un migliore accesso ai sussidi ed agli interventi che sono stati previsti.
L’Enpam verserà con propri fondi un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19. Enpam pagherà il bonus dal 21 febbraio fino al giorno in cui si fa domanda. Per ricevere il pagamento dell’eventuale periodo successivo, occorrerà fare una nuova domanda.
I medici e gli odontoiatri possono chiedere all’ENPAM l’indennizzo statale di 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati. (articolo 44, Decreto legge n.18, 2020). Il sussidio verrà pagato secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
1° Tranche – Indennizzo Marzo 2020 – Scadenza 30 aprile 2020
2° Tranche – Indennizzo Aprile 2020 – Scadenza 8 luglio 2020
3° Tranche – Indennizzo Maggio 2020 – Scadenza 13 settembre 2020
L’Enpam mette a disposizione, con fondi propri, un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che sono rimasti esclusi dal primo provvedimento (Bonus ENPAM). Enpam pagherà il bonus dal 21 febbraio fino al giorno in cui si fa domanda. Per ricevere il pagamento dell’eventuale periodo successivo, occorrerà fare una nuova domanda.
I casi di contagio rientrano nelle prestazioni di invalidità temporanea (malattie e infortuni) e vengono trattati come specficato nelle schede specifiche per le varie categorie professionali.
Di seguito le misure per i medici e gli odontoiatri che sono costretti a interrompere l’attività a causa di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario – entrambe disposte dall’Autorità sanitaria territorialmente competente.
1 – Liberi Professionisti
Per i medici e gli odontoiatri che svolgono esclusivamente libera professione è stato confermato un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 2.400 euro al mese) se sono stati costretti ad interrompere l’attività a causa di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria. Il contributo, che rientra nelle tutele per calamità naturale, può essere già richiesto mediante lo specifico modulo sottoriportato.
2 – Medici di assistenza primaria, Pediatra di libera scelta, Medici di continuità assistenziale, Medici di emergenza sanitaria territoriale, Medici di medicina dei servizi
ENPAM ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, l’ENPAM ha previsto un’indennità giornaliera.
Questa misura ha ottenuto il via libera dei ministeri vigilanti il 6 aprile e può essere già richiesta mediante lo specifico modulo sottoriportato.
3 – Specialisti ambulatoriali
ENPAM ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, ENPAM ha previsto un’indennità giornaliera.
Questa misura ha ottenuto il via libera dei ministeri vigilanti il 6 aprile e può essere già richiesta mediante lo specifico modulo sottoriportato.
L’ENPAM sospenderà – da aprile 2020 e fino a settembre 2020 – l’intera rata mensile (quota interesse e quota capitale) a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19.
Gli iscritti che svolgono esclusivamente attività libero professionale, in aggiunta all’indennità di 1.000 euro, potranno chiedere all’ENPAM un anticipo sulla pensione maturata sulla Gestione “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale (Fondo della libera professione).
È questa la seconda misura varata in via eccezionale e approvata nel CdA “d’emergenza” che si è svolto nel pomeriggio di giovedì 26 marzo 2020, resosi necessario per raccogliere il grido d’aiuto lanciato dai professionisti e dare loro risposte concrete.
Grazie a questa misura “ad hoc”, i sanitari iscritti all’ENPAM potranno avere a disposizione liquidità utile a tamponare le perdite causate dal brusco stop lavorativo che ha colpito duramente la libera professione.
La tutela è stata pensata per dare la possibilità all’iscritto di valutare quanto ricevere come acconto in base alle proprie necessità. L’importo massimo che si potrà chiedere sarà una quota pari al 15 per cento della pensione annua che spetterebbe all’iscritto, calcolata al momento in cui fa la domanda.
La misura permetterà all’iscritto di avere un acconto sulla pensione già maturata, e non una restituzione parziale dei contributi versati (il che consente di ottenere una cifra maggiore).
Il requisito principale, quindi, è che l’iscritto che fa domanda abbia l’anzianità contributiva minima per andare in pensione, cioè almeno 15 anni di versamenti.
Potranno fare domanda solo quanti esercitano esclusivamente la libera professione e non ricevere alcun tipo di pensione, né dall’ENPAM, né da altri enti previdenziali.
Altro requisito importante, visto il contesto in cui è stato varato il provvedimento, riguarda la situazione reddituale dell’iscritto determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Bisognerà infatti autocertificare di aver avuto nel trimestre precedente all’invio della domanda, e comunque a partire dal 21 febbraio 2020, una diminuzione del 33 per cento del fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
I richiedenti dovranno anche essere in regola con il versamento dei contributi all’ENPAM. Inoltre nel 2019 devono aver versato contributi di Quota B relativamente a redditi prodotti l’anno precedente.
Nonostante il provvedimento sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione, è necessario che riceva l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti. La domanda una volta pubblicata sul sito potrà essere presentata sino al 31 marzo 2021.
Ultimo aggiornamento
2 Aprile 2020, 00:33