Obblighi ECM e fine triennio: indicazioni operative per recuperare crediti ed usare nuove regole e compensazioni
Data:
28 Novembre 2025
Entro il 31 dicembre 2025 si chiude il triennio formativo 2023-2025 e per i medici e gli odontoiatri è il momento di verificare la propria posizione. Le nuove regole introdotte dalla Commissione ECM permettono di recuperare i crediti usando bonus e compensazioni. Ecco le modalità per mettersi in regola
Manca ormai poco alla chiusura del triennio formativo ECM 2023-2025, fissata al 31 dicembre 2025, e per i medici e gli odontoiatri è il momento di verificare la propria posizione ed eventualmente di adeguarla agli obblighi previsti.
La formazione continua, infatti, non è solo un obbligo giuridico, ma anche un requisito indispensabile per l’esercizio della professione.
Inoltre, a partire dal 2026, l’efficacia delle polizze assicurative professionali sarà subordinata all’assolvimento di almeno il 70% del debito formativo dell’ultimo triennio.
In questa fase finale, c’è però, anche la possibilità di acquisire crediti anche eccedenti il minimo, utilizzabili per regolarizzare eventuali debiti dei trienni precedenti, secondo le nuove regole definite dalla delibera n.1/2025 della Commissione nazionale per la formazione continua.
In vista delle scadenze, pertanto, si ritiene opportuno ripercorrere le nuove modalità di recupero dei crediti, gli strumenti a disposizione dei professionisti ed i casi particolari, come per esempio le esenzioni.
Recupero del debito 2020-2022 e spostamento crediti
La delibera della Commissione ha previsto all’articolo 1 la definizione delle modalità per effettuare lo spostamento di crediti ECM al triennio 2020-2022, al fine di regolarizzare la relativa posizione formativa.
L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025, mentre la possibilità di spostamento dei crediti ECM è stata prorogata fino al 30 giugno 2026.
Questa nuova modalità è percorribile in quanto la normativa ECM prevede che i Provider abbiano 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’evento formativo per inviare all’Ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. la rendicontazione degli eventi formativi.
Quindi, come sintetizzato dai materiali informativi messi a disposizione dalla Commissione:
– Il termine per recuperare i crediti ECM è esteso fino al 31 dicembre 2025.
– È possibile spostare i crediti acquisiti fino al 30 giugno 2026.
Crediti compensativi trienni dal 2014 al 2022
Altro strumento a disposizione dei medici e gli odontoiatri sono i crediti compensativi, cioè, crediti eccedenti l’obbligo formativo che possono essere usati per compensare debiti formativi dei trienni in cui il professionista non è certificabile. Questi crediti sono conseguibili fino al 31 dicembre 2028.
La Commissione, nell’articolo 2 della delibera, ha specificato che, se sono stati accumulati più crediti del necessario nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028, gli stessi possono essere utilizzati per compensare eventuali crediti mancanti nel triennio precedente, tramite la piattaforma CoGeAPS gestita dagli Ordini professionali.
Quindi come riassume la Commissione:
- I crediti compensativi possono essere utilizzati per coprire eventuali debiti formativi nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
- È possibile acquisirli fino al 31 dicembre 2028. Lo spostamento avviene in automatico: gli Ordini, tramite Co.Ge.A.P.S., utilizzano i crediti in più per compensare i trienni non certificabili.
- Il professionista deve solo continuare ad acquisire i crediti ECM: alla compensazione pensa l’Ordine.
Bonus: premiato chi è in regola
La Commissione ha stabilito, nell’articolo 3, che i professionisti che hanno assolto all’obbligo formativo previsto, e che sono quindi certificabili, nei trienni che vanno dal 2014 al 2022 hanno diritto a una premialità che si traduce in un bonus extra di 20 crediti che sarà imputano al triennio in corso 2023-2025 e un ulteriore bonus extra di 20 crediti da imputarsi al triennio 2026-2028.
Ci sono poi casistiche specifiche che riguardano chi ha iniziato ad avere l’obbligo formativo dal triennio 2017-2019 in poi, per i quali è previsto un bonus di 15 crediti che saranno da imputare al triennio 2023-2025 ed al triennio 2026-2028.
Mentre per chi ha iniziato dal triennio 2020-2022 il bonus, da imputare al triennio 2023-2025 e 2026-2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Questi bonus sono “cumulabili” agli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa.
Obbligo formativo in materia di radioprotezione
Per il triennio 2023-2025 è obbligatorio per tutti gli iscritti conseguire crediti formativi in materia di radioprotezione del paziente (art.162 D.Lgs n.101 del 2020) secondo le seguenti proporzioni:
- il 10 % dell’obbligo formativo per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia;
- il 15 % dell’obbligo formativo per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
Pertanto, il conteggio dei crediti formativi ECM da conseguire in materia di radioprotezione viene calcolato applicando la percentuale del 10% o del 15 % al proprio obbligo formativo del triennio (al netto di bonus, riduzioni ed esoneri).
Precisazioni del Ministero della salute sullo svolgimento dell’attività complementare
Il Ministero della Salute con nota prot. n.33551-DGPRE-MDS-P del 22 luglio 2022 ha inteso dare chiarimenti ed indirizzi operativi in merito al campo di applicazione del dettato normativo di cui all’art.162, commi 2 e 4, del D.Lgs. 31/07/2020, n.101, con riferimento in particolare alla disciplina concernente l’obbligo formativo ECM in materia di radioprotezione.
Nello specifico è stato chiarito cosa si intende per attività radiodiagnostiche complementari e cioè: “Attività di ausilio diretto al medico specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica”.
Approfondimenti in tema di Radioprotezione
Obbligo giuridico e requisito per coperture assicurative (con esenzioni)
Appare opportuno ricordare che la partecipazione alle attività formative ECM, oltre che obbligo giuridico, è un requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale e presupposto per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
Gli Ordini sono tenuti a vigilare sul corretto e pieno adempimento di tale obbligo triennale, a certificarlo e anche ad attestarlo ai medici e gli odontoiatri che lo richiedono.
Da non dimenticare che dal 2026, quindi con il calcolo dei crediti sul triennio 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento, di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale.
C’è un’esenzione automatica dei professionisti over70 che svolgono attività saltuaria ma anche l’obbligo del singolo a comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il citato portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Offerta formativa gratuita
La FNOMCeO, considerata l’esigenza degli iscritti di assolvere al proprio obbligo formativo individuale, già dal mese di settembre, ha proceduto alla riattivazione sulla piattaforma FADINMED (www.fadinmed.it) di quei corsi a distanza la cui disponibilità era scaduta a fine agosto, in particolare:
La radioprotezione
dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 – 7 crediti (validi per il conseguimento dell’obbligo formativo in radioprotezione del paziente) – aperto a medici e odontoiatri
Choosing Wisely Italy: uno strumento per migliorare l’appropriatezza e la qualità delle cure
dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 – 10 crediti – aperto a medici e odontoiatri
PAD (Prevention, Attention, De-escalation)
dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 – 10,4 crediti – aperto a medici e odontoiatri
Deontologia e comunicazione: un connubio fondamentale per il rapporto medico-paziente
dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 – 8 crediti – aperto a medici e odontoiatri
Rischio clinico e Idoneità lavorativa
dal 27 settembre al 31 dicembre 2025 – 12 crediti (NON validi per il conseguimento dell’obbligo formativo in radioprotezione del paziente) – aperto ai medici
I suddetti corsi si affiancano dal 27 settembre a quelli attualmente presenti, nello specifico:
Il valore del sangue: il ruolo del medico nel sistema trasfusionale
dal 01 giugno al 31 dicembre 2025 – 6 crediti – aperto ai medici
La riforma sulla disabilità: il certificato medico introduttivo
dal 01 luglio al 31 dicembre 2025 – 10 crediti – aperto ai medici
PER TUTTI I SUDDETTI CORSI LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
Anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina sta continuando il suo impegno verso i propri iscritti, nella direzione degli eventi accreditabili dallo stesso in qualità di provider, in modo tale da consentire la partecipazione gratuita ed agevolare le esigenze di coloro che non hanno soddisfatto il fabbisogno formativo e pertanto devono ancora ottemperare all’obbligo formativo ECM previsto.
A tal proposito è attivo sul sito web istituzionale dell’Ordine – nella sezione catalogo dei corsi (https://www.omceo.me.it/eventiecm) – un calendario di eventi formativi gratuiti.
Ultimo aggiornamento
28 Novembre 2025, 19:00
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Messina