Bilancio preventivo e consuntivo
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (Art. 29, comma 1, comma 1-bis, D.Lgs. 33/2013).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
(comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi così modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
(comma così introdotto dall’art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)
Anno 2025
Conto Consuntivo
Bilancio Preventivo
Anno 2024
Conto Consuntivo
Bilancio Preventivo
Anno 2023
Conto Consuntivo
Bilancio Preventivo
Anno 2022
Conto Consuntivo
Bilancio Preventivo
Anno 2021
Conto Consuntivo
Bilancio Preventivo
Anno 2020
Conto Consuntivo
Bilancio Preventivo
Anno 2019
Conto Consuntivo
Bilancio Preventivo
Anno 2018
Entrate correnti
Entrate in conto residui
Uscite correnti
Uscite in conto residui
Anno 2017
Entrate correnti
Entrate in conto residui
Uscite correnti
Uscite in conto residui
Ultimo aggiornamento
30 Luglio 2026, 14:53
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Messina