TAR Lombardia – Odontoiatria, accesso libero per i medici
Data:
7 Marzo 2005
I laureati in Medicina e chirurgia possono iscriversi al corso universitario in Odontoiatria senza nessuna restrizione dovuta al numero chiuso. A loro va anche riconosciuto il diritto di partire dal secondo anno, perché molti degli esami sostenuti risultano essere analoghi a quelli previsti per il primo anno di Odontoiatria.
Il verdetto espresso dal TAR Lombardia, terza sezione di Milano (sentenza n.220 del 4 febbraio), accoglie in pieno i ricorsi di alcuni studenti contro le delibere del Rettore dell’Università che annullava le loro immatricolazioni, perché in eccesso rispetto al numero prefissato dall’ateneo.
Illegittima anche una delibera del Consiglio di corso di laurea in Odontoiatria che non riconosceva gli esami precedentemente sostenuti e respingeva le richieste di ammissione al secondo anno per i laureati in medicina.
Il TAR, pur evidenziando la validità delle disposizioni di legge (Dpr 135/1980) che consentono di razionalizzare l’adesione a particolari corsi universitari, ha confermato che questa eventualità “non può essere prevista a scapito dei laureati in Medicina” i quali possono iscriversi senza sottoporsi a prove preliminari di ingresso “avendo già dimostrato con il conseguimento del diploma di laurea il possesso dei requisiti necessari per accedere al corso universitario in Odontoiatria”. Inoltre, “hanno sostenuto anche una serie di esami che risultano in comune con quelli del primo anno del percorso professionale” e per il collegio giudicante (presidente, Italo Riggio, estensore Daniele Dongiovanni) la conoscenza di queste materie attribuisce loro “i requisiti qualitativi per iniziare il corso di laurea in Odontoiatria a partire dal secondo anno”.
Nella recente sentenza del TAR lombardo ci sono anche altre prescrizioni per le Università che volessero avvalersi del numero programmato. È necessario che l’ateneo rediga un provvedimento per rendere pubbliche le motivazioni alla base del contingentamento, come la ristrettezza delle strutture disponibili (cliniche e didattiche). La stessa Università, qualora non volesse accettare delle iscrizioni, dovrà aprire un apposito procedimento amministrativo e comunicare ai destinatari l’inizio dello stesso.
Quindi, sono illegittime tutte quelle deliberazioni per le quali l’ateneo non ha dato comunicazioni agli interessati, limitandosi a notificare solo l’esito finale di non iscrizione.
Ultimo aggiornamento
7 Marzo 2005, 08:55