È noto che il riconoscimento, a partire dal 1° gennaio 2001, della completa deducibilità dall’imponibile IRPEF dei contributi volontariamente versati alle forme di previdenza obbligatoria (art. 13, punto 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47) ha determinato un notevole incremento delle domande di riscatto. Il legislatore, con tale provvedimento, ha inteso infatti favorire la contribuzione volontaria al fine di assicurare una maggiore tutela previdenziale. All’uopo per soddisfare le aspettative di numerosi iscritti, il Consiglio di Amministrazione dell’Enpam, con provvedimento n° 41 del 25 luglio 2003, approvato dai Ministeri vigilanti Il 10 febbraio 2004, ha deliberato alcune modifiche regolamentari che introducono importanti novità per quanto riguarda sia il Fondo dei Medici di Medicina Generale sia il Fondo di Previdenza Generale.
Fondo dei Medici di Medicina Generale
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La più rilevante è l’introduzione di una nuova forma di riscatto: il riscatto di allineamento. Tale forma di contribuzione volontaria, già prevista sia per il Fondo Specialisti Ambulatoriali che per la “Quota A” del Fondo Generale, consente ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, che versano al Fondo dei Medici di Medicina Generale, di allineare alla media degli importi accreditati negli ultimi 36 mesi di contribuzione effettiva, i contributi versati in anni precedenti. Tale operazione determina l’incremento della media retributiva relativa all’intera vita contributiva e, conseguentemente, un trattamento pensionistico di importo più elevato. I requisiti per la presentazione della domanda sono i seguenti: avere un’età inferiore a 70 anni, non aver cessato il rapporto previdenziale e avere maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva presso il Fondo (download del modello). |
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Un’ulteriore modifica è volta consentire il riscatto dei periodi sprovvisti da contribuzione, per i quali si abbia diritto alla conservazione del rapporto convenzionale. Trattasi, a titolo esemplificativo, di malattia ed infortunio, astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, esercizio di un mandato elettivo, servizio prestato all’estero, partecipazione a corsi di formazione e ad iniziative aventi carattere umanitario e sociale. I requisiti per l’ammissione ai riscatti di specie sono: età inferiore ai 65 anni, rapporto professionale in essere con il S.S.N., anzianità contributiva di almeno 10 anni, non aver presentato domanda di prestazione per invalidità permanente, non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto (download del modello). |
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Inoltre, per gli iscritti che, sulla base di previgenti normative regolamentari, avevano ottenuto – a seguito della cessazione del rapporto professionale intervenuta prima del raggiungimento del 65° anno di età e dei requisiti per il pensionamento di anzianità – la restituzione dei contributi versati maggiorati degli interessi legali, è stato introdotto l’istituto del riscatto a fini previdenziali di periodi già liquidati. La domanda di tale riscatto, in via eccezionale, può essere presentata anche dall’iscritto in possesso di una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta inferiore a 10 anni e dall’iscritto non più attivo (download del modello). |
A dette tipologie vengono estese le norme vigenti per le forme di riscatto già in essere in tema di pagamento del contributo, rinuncia al beneficio, variazione del saggio di interesse legale, invalidità e premorienza dell’iscritto, interruzione o ritardo nei pagamenti.
Fondo di Previdenza Generale
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Presso la “Quota A” del Fondo Generale, è stata introdotta, per gli iscritti di età inferiore a 40 anni e per gli iscritti ultraquarantenni a contribuzione ridotta, la facoltà, di chiedere l’ammissione al versamento del contributo nella misura intera prevista per gli ultraquarantenni (download del modello).
Tali soggetti, nonché coloro che hanno già compiuto il 40° anno di età potranno chiedere di allineare al contributo intero in vigore nell’anno della domanda, la totalità ovvero una parte dei contributi di importo inferiore relativi agli anni precedenti. In sostanza, viene applicato estensivamente il principio già utilizzato nel Regolamento del Fondo rispettivamente per i contribuenti della fascia di età compresa fra 35 e 40 anni e per gli ultraquarantenni a contribuzione ridotta, già dotati di altra copertura previdenziale obbligatoria. I requisiti per l’accesso al riscatto di allineamento, sono identici a quelli previsti per il Fondo della Libera Professione e le modalità di versamento del relativo contributo sono le medesime previste per le altre tipologie di riscatto (download del modello). |
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In analogia a quanto previsto per il Fondo dei Medici di Medicina Generale e per la “Quota A” del Fondo, il riscatto di allineamento è stato introdotto anche per il Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo Generale. Presso questa gestione è possibile allineare gli anni di attività nei quali la contribuzione è risultata inferiore all’importo del contributo più elevato degli ultimi tre anni coperti da contribuzione. L’allineamento consente, su base volontaria, il superamento del limite di reddito previsto in ciascun anno per il pagamento del contributo con aliquota del 12,50%, garantendo quindi agli interessati un sensibile miglioramento delle prestazioni finali. È stato, altresì, previsto l’allineamento degli anni con contribuzione al 2%, che potrà essere effettuato soltanto dagli iscritti che siano, nel frattempo, passati alla contribuzione intera (12,50%). I requisiti per l’accesso alla domanda di allineamento, sono identici a quelli previsti per gli altri riscatti del Fondo della Libera Professione, con l’eccezione del requisito di anzianità contributiva effettiva, che dev’essere non inferiore a 5 anni (download del modello). |