Accordo Conferenza Stato Regioni 7 febbraio 2013 – Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati.
Data:
26 Marzo 2013
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.63 del 15 marzo 2013 è stato pubblicato l’Accordo 7 febbraio 2013 ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”.
Si rileva che l’obiettivo del suddetto Accordo è quello di fornire precise e univoche indicazioni in merito alle misure di prevenzione e controllo della Tbc da adottarsi nei confronti di operatori sanitari e soggetti equiparati, esposti ad un maggior rischio di contrarre l’infezione per l’attività svolta e garantire un’uniforme applicazione di tali misure sul territorio nazionale.
Si rileva che le Linee guida per il controllo della malattia tubercolare pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 1999 – Supplemento Ordinario n.35 hanno individuato, quali soggetti esposti ad un rischio elevato di contrarre la tubercolosi, gli operatori sanitari di ospedali o reparti che assistono frequentemente pazienti affetti da tale patologia e che l’attività di prevenzione su questo gruppo di popolazione si fonda sulla:
Si sottolinea inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n.465, recante “Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali é obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’art. 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388″, all’art. 1 individua i soggetti per i quali è prevista la vaccinazione antitubercolare obbligatoria tra cui è ricompreso il personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti.
L’Accordo di cui alla fattispecie indicata in oggetto evidenzia che gli operatori sanitari rientrano tra i soggetti più a rischio di contrarre la tubercolosi, in quanto in ambiente sanitario l’esposizione ad agenti biologici rappresenta, di fatto, uno dei principali fattori di rischio occupazionale presente e anche perché gli operatori sanitari vengono spesso a contatto, nello svolgimento della loro attività, sia con soggetti affetti da malattie causate da agenti patogeni trasmissibili che con materiali potenzialmente contaminati. Diversi studi, infatti, hanno riportato negli anni, evidenze circa eccessi di incidenza e prevalenza di infezioni tubercolari latenti (ITBL) e TB negli operatori sanitari.
L’Accordo chiarisce che, ai fini della prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari, sia un obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. La valutazione dei rischi ovviamente deve essere finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
L’Accordo prevede che la valutazione del rischio specifico va ripetuta con periodicità non superiore a tre anni. Una rivalutazione del rischio espositivo, indipendentemente dalla periodicità prevista, deve essere effettuata tutte le volte che sia diagnosticata la malattia tubercolare a carico di un lavoratore.
In conclusione, considerata la rilevanza dell’Accordo in oggetto ed al fine di consentirne un esame più approfondito, lo stesso può essere consultato integralmente cliccando l’icona di riferimento sotto riportata.
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Ultimo aggiornamento
26 Marzo 2013, 15:11