INPS – Implementati i servizi per i CTU attraverso l’attivazione di un apposito portale di servizi
Data:
26 Marzo 2013
Nel contenzioso giudiziario relativo a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali la legge pone a carico del Medico CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) alcuni obblighi di comunicazione nei confronti dell’INPS. L’INPS con la circolare n.139/2012 dopo aver illustrato tali obblighi comunica che, al fine di migliorare la prassi gestionale relativa agli adempimenti che scaturiscono dalle previsioni normative, ha predisposto una specifica procedura informatica in grado di supportare operativamente lo svolgimento delle operazioni peritali. In particolare attraverso il “Portale dei servizi per il CTU” (procedura informatica attivata sulla rete internet dell’Istituto) sarà possibile instaurare una comunicazione diretta tra Consulenti Tecnici d’Ufficio e Inps in materia di contenzioso giudiziario medico-legale. Attraverso il Portale, per il cui accesso i CTU dovranno munirsi di apposito codice PIN, i Consulenti d’ufficio potranno comunicare l’inizio delle operazioni peritali, inviare la relazione CTU in bozza e definitiva, consultare le osservazioni del medico Consulente Tecnico di Parte INPS e consultare l’agenda pagamenti.
Premessa – È stata rilasciata la procedura “Portale dei servizi per il CTU”. Si tratta di una procedura informatica attivata sulla rete internet dell’Istituto, che permette di instaurare una comunicazione diretta tra i Consulenti Tecnici d’Ufficio e l’INPS in materia di contenzioso giudiziario medico-legale. In particolare, il Portale CTU offre i seguenti servizi professionali: comunicazione inizio Operazione Peritale; comunicazione della relazione CTU in bozza/definitiva; consultazione delle osservazioni del medico Consulente Tecnico di Parte INPS; consultazione dell’agenda pagamenti a beneficio del Medico CTU. A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 139/2012 illustrando altresì gli obblighi di comunicazione che il medico CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) deve tenere nei confronti dell’INPS nell’ambito del contenzioso giudiziario relativo a prestazioni sanitarie previdenziali e assistenziali.
Obbligo comunicazionale – Due sono in particolare gli obblighi comunicazionali che il medico CTU deve tenere nei confronti dell’INPS, ossia: comunicazione all’INPS della data e il luogo delle Operazioni Peritali, con richiesta della partecipazione quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) di un medico dell’Ente; calendarizzazione dei tempi di espletamento delle Consulenze Tecniche di Ufficio, con obbligo del CTU di acquisire, entro i termini fissati per l’espletamento della consulenza, le osservazioni delle parti sulla relazione.
Portale CTU – Il Portale CTU è disponibile sul sito internet dell’Istituto, con accesso dall’area “Servizi Online”, alla voce “Per tipologia di utente”, nell’area dedicata ai “Medici Certificatori”. Per l’accesso occorre che i medici CTU, regolarmente iscritti agli Ordini provinciali, siano in possesso del codice di autenticazione PIN, rilasciato dalle sedi INPS competenti per territorio. Qualora l’utente sia sprovvisto di PIN è sufficiente che il medico si rechi in una delle sedi dell’Istituto, munito di: modulo di richiesta PIN compilato e sottoscritto; documento di identità in corso di validità e tessera o certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici.
Consultazione pagamenti CTU – Il servizio, inoltre, attraverso la funzionalità “Agenda Pagamenti”, consente al medico CTU di consultare i pagamenti effettuati dall’Istituto a proprio beneficio o a beneficio dell’Istituzione presso cui presta servizio in caso di attività in intramoenia. Nel dettaglio, in via transitoria, sarà inizialmente possibile consultare i pagamenti effettuati dall’Istituto fino ai tre anni antecedenti la data del rilascio dell’applicazione, relativamente alle operazioni peritali concluse e già liquidate dall’INPS. Decorso tale periodo sarà possibile consultare solo lo stato dei pagamenti relativi alle operazioni peritali comunicate tramite Portale.
Ultimo aggiornamento
26 Marzo 2013, 14:35