Assicurazione obbligatoria – Il Consiglio di Stato: nessun obbligo sino all’emanazione del Dpr
Data:
7 Aprile 2015
“Esprimiamo la nostra più viva soddisfazione per il Parere del Consiglio di Stato, che ha dichiarato non operante – sino a che non sarà emanato il Dpr che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi dei contratti – l’obbligo di assicurazione per i professionisti della Sanità e ha confermato che, nelle more, non potrà essere considerata illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza”.
Con queste parole il Segretario Generale della FNOMCeO, Luigi Conte – che ha la Delega del Comitato Centrale per la materia delle Assicurazioni – ha accolto il Parere n. 486 del Consiglio di Stato, che avalla pienamente la posizione della Federazione, espressa anche in una lettera inviata il 4 settembre scorso al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Ed era stato proprio il Ministero della Salute a rimandare la questione al Consiglio di Stato.
In pratica il Consiglio di Stato ritiene che “l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dal capoverso dell’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n.189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi.
Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie”.
In allegato, il parere del Consiglio di Stato e la Lettera della FNOMCeO al Ministro Lorenzin.
Ultimo aggiornamento
7 Aprile 2015, 13:07