Medici competenti: avviata la procedura di cancellazione per i professionisti che non hanno comunicato la partecipazione al programma ECM

Data:
7 Aprile 2015

Medici competenti: avviata la procedura di cancellazione per i professionisti che non hanno comunicato la partecipazione al programma ECM

Con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’articolo 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

In linea con quanto sopra esposto il Ministero della Salute ha avviato le procedure per la cancellazione dall’Elenco Nazionale Medici competenti, di circa 5.000 sanitari che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione o l’autocertificazione dell’avvenuta partecipazione al programma Ecm 2011-2013, necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente.
La revisione dell’elenco nazionale si è chiusa il 31 marzo 2015. Entro tale data, depennati i nominativi dei sanitari che, non avendo acquisito i crediti previsti (di cui almeno il 70% in discipline afferenti all’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro) ricadono nell’ambito dell’art.2 del D.M. 4 marzo 2009.
Potranno ancora essere prese in considerazione da parte dell’Ufficio II della D.G. della prevenzione sanitaria le certificazioni o autocertificazioni pervenute prima dell’aggiornamento dell’elenco.
Le domande dovranno essere indirizzate all’indirizzo PEC: medicicompetenti@postacert.sanita.it.
(Fonte della notizia: www.salute.gov.it)

Ultimo aggiornamento

7 Aprile 2015, 13:31