Art. 590-bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime – obblighi per i Medici

Data:
4 Dicembre 2017

Art. 590-bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime - obblighi per i Medici

il medico dovrà redigere il referto o denuncia nel caso di lesioni, a seguito di sinistro stradale, che possano rivestire gli estremi delle lesioni gravi o gravissime
Anche il medico di base che visiti il proprio assistito, o lo specialista che operi sia in struttura pubblica che privata, nel caso debba prolungare la prognosi iniziale, dovrà redigere
il relativo referto e contestualmente comunicare all’Autorità Giudiziaria che la lesione subita dal proprio paziente rientra tra quelle definite gravi con ogni relativa conseguenza

Si rende noto che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con la comunicazione n.93 ha inteso dare chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alla materia in oggetto.
Nel rimandare, per ogni altro aspetto, alla circolare FNOMCeO sopra menzionata, si sottolinea che tale innovativa prescrizione impone a tutti i medici, che entrano in contatto con soggetti coinvolti in incidenti stradali con lesioni, di prestare molta attenzione e diligenza al momento di esprimere un giudizio prognostico a cui sarebbe opportuno, anche per chiarire la reale portata della lesione diagnosticata all’Autorità, affiancare una descrizione delle ragioni che hanno condotto a tale giudizio.

Tutto questo in una ottica di tutela del medico stesso che, considerati i risvolti penali e amministrativi connessi alle nuove fattispecie di reato, potrà essere chiamato in sede giudiziaria a rispondere della valutazione effettuata.

Per un adeguato approfondimento si riporta nel link sottostante il testo integrale della comunicazione n.93 della FNOMCeO.

Links & allegati

La comunicazione FNOMCeO n.93

Ultimo aggiornamento

4 Dicembre 2017, 14:10