Prolungato l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per i sanitari al 31 dicembre 2022

Data:
15 Aprile 2022


Proroga obbligo vaccinale per i sanitari fino al 31 dicembre 2022 e termini di differimento per avvenuta guarigione da Sars-CoV-2
Decreto-Legge n.24/2022 – nota del Ministero della salute del 29/03/2022 – Adempimenti degli Ordini

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n.24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” che all’articolo 8, modificando il D.L. n.172/2021, ha esteso l’obbligo vaccinale al 31 dicembre 2022 per gli esercenti le professioni sanitarie.

Inoltre, il Decreto prevede che “in caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

Pertanto, in linea con le disposizioni del nuovo decreto, quest’Ordine disporrà la cessazione temporanea della sospensione per gli iscritti che risultano sospesi per inosservanza dell’obbligo vaccinale, solo ed esclusivamente su istanza dell’interessato, da presentare tramite il modulo sotto riportato e comprendente documentazione attestante l’avvenuta guarigione.

Si evidenzia che, se entro tre giorni dalla scadenza del termine di differimento dall’obbligo vaccinale per avvenuta guarigione, l’iscritto non presenterà un certificato di avvenuta vaccinazione, la sospensione riprenderà efficacia automaticamente.

  •  Modello istanza di cessazione della sospensione dall’esercizio della professione ai sensi dell’art.8 DL 24/2022

    Durata e termini del differimento dall’obbligo vaccinale in caso di avvenuta guarigione da Sars-CoV-2

    Questo il quadro sinottico delle tempistiche vaccinali, compresi i casi di comparsa di positività, come indicati dal Ministero della Salute – Ufficio di Gabinetto con lettera del 29/03/2022 e dalla tabella, predisposta dalla FNOMCeO, che riepiloga il contenuto delle Circolari ministeriali cui la norma fa riferimento.

  •  Nota Ufficio di Gabinetto Ministero Salute 29/03/2022
  •  Tabella riepilogativa predisposta dalla FNOMCeO

    Si invitano gli iscritti che hanno contratto l’infezione a consultare la tabella soprariportata e, qualora fossero decorsi i termini di differimento, a trasmettere tempestivamente all’Ordine documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

    Approfondimenti

    Il Decreto Legge 24/03/2022 n.24 ha ulteriormente modificato il precedente Decreto Legge 01/04/2021 n.44 prolungando l’obbligo vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31/12/2022. I punti principali della normativa attualmente vigente, vengono sintetizzati nel breve riepilogo sotto riportato.

  •  Sintesi dei punti principali della normativa attualmente vigente

    Si riportano, per completezza di informazione, le Circolari ministeriali emanate in materia:

  •  Circolare Ministero della salute n.59207 del 24/12/2021
  •  Circolare Ministero della salute n.56052 del 06/12/2021
  •  Circolare Ministero della salute n.40711 del 09/09/2021
  •  Circolare Ministero della salute n.8284 del 03/03/2021
  • Ultimo aggiornamento

    15 Aprile 2022, 13:56