Contributi previdenziali su base volontaria per i medici convenzionati con il S.S.N. – Istanza entro il 31 gennaio 2024
Data:
19 Gennaio 2024
In base agli Accordi Collettivi Nazionali per la medicina generale, la continuità assistenziale, l’emergenza sanitaria territoriale e la pediatria di base, l’ASP provvede a corrispondere all’apposito Fondo dell’ENPAM, intestato nominalmente al medico, i contributi previdenziali sui compensi erogati allo stesso dal SSN, di cui una parte a carico dell’Azienda ed una parte a carico del medico.
Tale contribuzione è finalizzata al conseguimento di una pensione ENPAM a favore del medico convenzionato all’atto del pensionamento di vecchiaia oppure di anzianità in presenza di determinati requisiti. Con il rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali, stipulati in data 29.07.2009 e s.m.i., la norma inerente la contribuzione previdenziale è stata modificata con l’introduzione dell’istituto dell’aliquota contributiva modulare e cioè la facoltà per l’iscritto di aumentare l’aliquota contributiva a proprio carico.
Questa opzione, esercitata su base volontaria, serve ad aumentare la percentuale a carico dell’iscritto, ferma restando la quota a carico dell’azienda/ente presso i quali è in essere il rapporto di convenzione.
Ed infatti, ferma restando la quota di contributo a carico dell’ASP, i medici convenzionati possono optare per l’incremento della parte di aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un massimo di cinque punti. Tale scelta si può esercitare una volta all’anno entro il 31 gennaio di ogni anno presentando domanda all’ASP competente. In assenza di comunicazione di variazione della predetta scelta da parte del medico interessato da effettuarsi entro la stessa scadenza, l’aliquota maggiorata a carico del medico resta confermata negli anni.
Si ricorda che i contributi versati al proprio Ente previdenziale sono integralmente deducibili dal reddito personale soggetto a tassazione, con indubbi vantaggi fiscali.
I sanitari interessati a tale opportunità, dovranno presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, All’azienda/Ente presso i quali è in essere la convenzione e, solo facoltativamente per ogni utile verifica, alla Fondazione E.N.P.A.M.: a mezzo pec: scai@pec.enpam.it o per posta all’indirizzo “Fondazione E.N.P.A.M. – Dipartimento della Previdenza – Servizio Contributi e Attività Ispettiva – Ufficio Riscossione Fondi Speciali – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – 00185 ROMA.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI collegarsi con l’apposita sezione del portale ENPAM
Ultimo aggiornamento
13 Maggio 2024, 20:24